giovedì 4 ottobre 2012

Onorari degli avvocati: per le cause d'"annata" rimangono fermi i valori delle abrogate tariffe.

Quali onorari vanno riconosciuti agli avvocati , se la sentenza è relativa a vertenza introdotta anteriormente all'entrata in vigore del DL 24/01/12 ?
Il Tribunale di Varese , Sezione Prima Civile, G.U. Dottor Giuseppe Buffone, con la sentenza emessa il 26 settembre del 2012 , ha ritenuto doveroso applicare le abrogate tariffe , laddove dovessero le stesse risultare  
troppo basse ed ingiustamente penalizzanti per gli avvocati.
Il Giudice lombardo radica la sua interpretazione al DM 20/07/12, n° 140, articolo 1, comma VIII :" In nessun caso le soglie numeriche (..) per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".
Il Legislatore quindi secondo il Tribunale di Varese consente al " giudice che ritenga incongruo il compenso , in conseguenza dell'effetto retroattivo della nuova norma , semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri".
Con riguardo al caso specificamente regolato il Giudice , per vertenza iniziata nel 2011 , avente ad oggetto un'azione di regresso , ha riconosciuto all'attore vittoria per euro 3100 oltre euro 195 per spese, oltre iva e cpa, ma senza spese generali.
La causa era iniziata nel 2011 ed in essa l'attrice agiva per un credito di euro 15820 , poi riconosciuto nella minor somma di euro 2550 .

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