mercoledì 3 aprile 2013

Cartelle pazze ? Ecco i rimedi per farle " rinsavire"

* a cura dell'Avvocato Armando Rossi , membro del Consiglio delll'Ordine degli Avvocati di Napoli 

Rimedi contro le cd. “Cartelle pazze”.
In questi giorni ho approfondito una questione professionale ed oggi intendo mettere a disposizione di tutti i colleghi alcune mie riflessioni in merito.
Un mio cliente aveva ricevuto alcune cd. cartelle pazze, ovvero le cartelle di pagamento che il concessionario per la riscossione emette in relazione ad un importo che l'ente impositore iscrive erroneamente a carico di un contribuente.
Sono partito dalla legge n. 228, contenente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, denominata "Legge di stabilità 2013”, approvata dal Parlamento il 24 dicembre 2012, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 ed entrata in vigore il primo gennaio 2013.
Il testo normativo è costituito da un unico articolo, composto da 560 commi, che, tra l'altro, contiene disposizioni volte appunto a disciplinare il fenomeno delle cd. cartelle pazze.
Fino all'entrata in vigore della legge di stabilità, il contribuente che non voleva ricorrere al giudice, poteva agire in autotutela, chiedendo all'ente impositore di annullare l'iscrizione a ruolo. Tuttavia, tale procedura non lo metteva al riparo dall'attività di riscossione del concessionario.
Oggi, il contribuente, nel momento in cui riceve una cartella di pagamento, una comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria o la notifica dell'avviso di vendita immobiliare, può presentare una dichiarazione al concessionario provocando l’immediata sospensione della procedura di riscossione.
I commi dal 537 al 545 della legge di stabilità disciplinano questo tipo di procedimento.
La dichiarazione deve contenere l’indicazione delle somme, in tutto o in parte, erroneamente iscritte a ruolo poste a fondamento dell’atto emesso dal concessionario della riscossione e dovrà essere inviata dal contribuente al concessionario, anche in via telematica, entro 90 giorni dalla notifica di uno degli atti in precedenza indicati.
Il contribuente puó presentare la dichiarazione se gli atti emessi dall’ente creditore, prima della formazione del ruolo o la cartella di pagamento, sono interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella
in cui il ruolo e` reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Veniamo all’iter previsto.
Il concessionario, entro 10 giorni dal ricevimento della dichiarazione, trasmette quest'ultima, corredata dagli allegati inviati dal contribuente, all’ente impositore, al fine di verificare le motivazioni esposte dal contribuente e, in caso di loro conferma, di ricevere la trasmissione del relativo atto di sospensione o sgravio.
A sua volta, l’ente impositore, trascorsi 60 giorni ed entro 220 giorni dalla trasmissione di cui al punto precedente, conferma al contribuente, a mezzo raccomandata con ricevuta ritorno o posta elettronica certificata, l'eventuale validità delle ragioni addotte e, in caso positivo, nel medesimo termine, trasmette al concessionario il provvedimento di sospensione o di sgravio.
In caso contrario, qualora le ragioni addotte dal contribuente non vengano riscontrate, l’ente impositore comunica al contribuente ed al concessionario l’inidoneità della documentazione e dispone la ripresa dell’attività di riscossione.
Se, nel termine indicato di 220 giorni, l’ente impositore non dia riscontro alla dichiarazione, le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto.
Qualora il contribuente produca documentazione falsa a sostegno della dichiarazione presentata al concessionario della riscossione, oltre a rispondere penalmente, subisce l’irrogazione di una sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute, con un minimo di 258 Euro.
La legge prevede anche una disciplina transitoria, applicabile alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima dell’entrata in vigore della presente legge, laddove il termine concesso all’ente impositore per fornire riscontro al contribuente ed al concessionario della riscossione circa la dichiarazione del contribuente è di 90 giorni e decorre dalla data di pubblicazione della stessa.
Tuttavia, decorsi 220 giorni senza che l’ente impositore abbia dato riscontro alla dichiarazione, anche in questo caso le somme iscritte a ruolo sono annullate di diritto.
Viene, infine, previsto che, per la riscossione di debiti non superiori a 1.000 Euro, intrapresa successivamente all’entrata in vigore della legge, che non si possa procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima che siano decorsi 120 giorni dall’invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle partite iscritte a ruolo, ad eccezione del caso in cui l’ente impositore non abbia già comunicato l’inidoneità della documentazione presentata dal contribuente a corredo della dichiarazione.
Subito dopo l'entrata in vigore della legge, il Gruppo Equitalia è intervenuto, con la direttiva n. 2/2013 dell’11 gennaio 2013, che le dichiarazioni del contribuente, presentate dopo i novanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono tardive, mostrando di considerare tale termine come perentorio.
Sul punto, occorre innanzitutto precisare che quando la legge intende un termine come perentorio, lo qualifica espressamente come tale (il che, nel caso che ci occupa, non è avvenuto). Ma è necessario aggiungere che una tale interpretazione sarebbe in contrasto pratico con i casi in cui la dichiarazione del contribuente si fondasse su uno sgravio o su una conseguita sospensione giudiziale, laddove, in presenza di uno sgravio, ad esempio, il contribuente sarebbe costretto, in ogni caso a pagare, in conseguenza dell'inammissibilità della dichiarazione, conseguente al ritardo nella presentazione della stessa.
Equitalia ha, altresì, chiarito che l’obbligo di sospensione immediata della riscossione, a seguito della dichiarazione del contribuente, riguarda non solo le cartelle di pagamento, ma anche gli avvisi di accertamento esecutivi. In questi casi la richiesta del contribuente potrà essere avanzata solo dopo che siano decorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza per il pagamento dell’accertamento. Infatti, solo dopo che è stato verificato il mancato pagamento, da parte dell'ente impositore, quest'ultimo trasmette gli atti al concessionario, al quale, come rilevato, va inoltrata la dichiarazione.
Va, infine, precisato che l'annullamento a seguito della procedura indicata ha natura amministrativa, per cui non esclude la possibilità e, in alcuni casi, l'opportunità di presentare, comunque, un ricorso giurisdizionale.

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