giovedì 5 settembre 2013

Mani legate all'Equitalia : confermato il divieto di pignoramento per la prima casa .

Il Parlamento ha confermato : l'Equitalia non potrà pignorare la prima casa del debitore .
Il DL del Fare (n° 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, articolo 52) è sul punto qui schematizzato.

L'Esattore NON POTRA' pignorare l'immobile del debitore se :
a) il bene è il suo unico bene di proprietà ;
oppure
b) presso l'immobile è posta la residenza .

Eccezioni : ville, castelli e beni storici di pregio.

L'Esattore POTRA' però su questi stessi beni iscrivere ipoteca : ne consegue che se un terzo creditore, ad esempio una banca, dovesse procedere in danno del debitore, salta la "blindatura" ed Equitalia spa potrà soddisfarsi sull'esito dell'esecuzione forzata.

L'Esattore NON POTRA' in ogni caso ( e quindi anche per le ville , i castelli ed i beni storici di pregio e quindi anche per le " seconde case" e le case in cui non c'è residenza) procedere ad espropriazione se il credito è inferiore ad euro 120.000 .

Inoltre, 
L'Esattore NON POTRA' espropriare "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica .

L'Esattore NON POTRA' procedere all'iscrizione del fermo amministrativo se, nei trenta giorni dall'avviso , il debitore dimostra che il bene mobile registrato è funzionale all'esercizio dell'impresa o della professione. 


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