mercoledì 21 gennaio 2015

PROF E RESPONSABILITA’ PENALE. QUANDO NASCE IL RISCHIO PROCESSO PER GLI INSEGNANTI?

di Francesca Verde *


Fino a che punto gli insegnanti sono responsabili dei minori che gli vengono affidati? E fino a quale momento della giornata scolastica? La 4° Sez. pen. della Corte di Cassazione, con la sentenza n° 21056 del 23 maggio 2014 ha chiarito che se un insegnante omette di vigilare i propri alunni, anche solo per pochi attimi, e nel mentre dovesse a questi accadere qualcosa, non può ritenersi responsabile solo se l’evento lesivo del minore non avrebbe potuto evitarsi anche in presenza di una condotta pienamente osservante, <<dati il carattere di casualità e repentinità del fatto stesso>>. Ancora, con sentenza n° 479 del 6 febbraio 2007, la 5° Sez. pen. del Tribunale di Palermo ha qualificato il nesso causale intercorrente tra l’omissione di vigilanza e l’evento non di natura di probabilità statistica, bensì di <<alta probabilità logica>>; e ancora che << il giudizio deve essere tale da poter affermare che se l’azione doverosa fosse stata compiuta, sarebbe stata idonea ad impedire l’evento con una probabilità vicina alla certezza>>. Soltanto se la condotta dell’insegnante risponde a questi requisiti, allora si potrà configurare una responsabilità penale; tenendo bene a mente che l’obbligo di vigilare sugli alunni incombe dal momento in cui i genitori affidano l’alunno al sorvegliante fino al momento in cui l’alunno viene riconsegnato agli stessi (Cass. Civ, III Sez., 5 settembre 1986, n. 5424); un principio che non viene meno neppure in presenza di disposizioni differenti impartite dagli stessi genitori.

Dottoressa in Legge, studio Renino & Partners Avvocati

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