lunedì 23 maggio 2016

Rapporto di lavoro simulato : se c'è licenziamento verbale il termine di 60 giorni non decorre





di Ciro Renino *

Può capitare  o meglio, dovrebbe non succedere che il lavoratore sia formalmente inquadrato nell'impresa "X" e che invece di fatto , il rapporto di lavoro intercorra con una un'altra struttura produttiva. Si tratta di una situazione che ovviamente si presenta particolarmente insidiosa per le aspettative del prestatore di lavoro .

In particolare la questione si fa spinosa laddove dovesse verificarsi ad esempio il licenziamento del lavoratore stesso.
Cosa dovrà fare il lavoratore se il licenziamento interviene solo ad iniziativa di uno dei due datori di lavoro ?

Ora le disposizioni di cui all’articolo 6 della l 15/7/66, numero 604, combinato con quanto previsto dalla legge 183/2010, articolo 32, terzo comma e con la previsione dell’articolo 55, comma 1 del decreto legislativo 81/2015.

Prevedono espressamente che nel termine di 60 giorni il lavoratore dovrà impugnare, prudentemente, con lettera raccomandata A/R il licenziamento irrogato , nei confronti di entrambi i datori di lavoro. 
In caso contrario il lavoratore decadrà dalla possibilità di impugnare il licenziamento e sostanzialmente di potersi opporre ad esso se ingiusto . 

Ma cosa succederà invece se il licenziamento è verbalmente comunicato al lavoratore ?


In questo caso nessun termine per impugnare parte.

Ecco sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro che ha operato la distinzione tra le ipotesi di licenziamento comminato per iscritto, con contestuale comunicazione dei motivi, e di licenziamento verbale o di fatto (non scritto) o privo della comunicazione dei motivi.
 Sul punto si veda INTERPELLO MININISTERO DEL LAVORO 25 MARZO 2014, N. 12 (http://www.aib.bs.it/comunicazione/mostra_contenuto/55376 )
Lapplicazione del termine di decadenza presuppone, infatti, un licenziamento scritto e decorre, in tal caso, dalla data in cui il lavoratore riceve la comunicazione del licenziamento.


Al contrario, il licenziamento verbale (o di fatto) inefficace, con la conseguenza che il lavoratore può agire per fare dichiarare tale inefficacia entro il termine prescrizionale di 5 anni, senza lonere della previa impugnazione stragiudiziale”.

*Avvocato, fondatore e titolare di Renino & Partners Avvocati

Nessun commento:

Posta un commento

Sono molto graditi i commenti dei lettori !