Lo Statuto dei Lavoratori non è più garanzia di stabilità: la prescrizione parte dall'ultimo giorno di lavoro
Il lavoratore aveva atteso di chiudere il rapporto lavorativo prima diiniziare una causa per differenze retributive .
Il datore di lavoro aveva invocato la prescrizione parziale del diritto , eccependo che fossero trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui era maturato il diritto.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Dottoressa Fontana, nella sentenza 2025 del 2020 ha dato ragione al lavoratore.
Il Giudice , nel provvedimento sostiene che " il quadro normativo,
rispetto alle (..)
pronunce della Consulta, è
radicalmente mutato. A seguito dell'entrata in vigore, dal 18 luglio 2012,
della legge 92/2012 (legge Fornero). (..) A seguito della riforma Fornero, come ritenuto da condivisibile
orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Alessandria n.
4/’19, Tribunale, Milano, sez. lavoro, sentenza 16/12/2015) la reintegrazione
ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro
l'illegittimità del licenziamento nè può assumere rilievo la considerazione del
permanere della tutela reale nei casi di licenziamento ritorsivo (e dunque
anche nel caso in cui il recesso datoriale costituisca l'effetto delle
rivendicazioni economiche del lavoratore), considerato che nel caso di azione
di nullità l'onere della prova è comunque a carico del lavoratore ricorrente,
con notoria difficoltà del relativo assolvimento e conseguente inidoneità del
predetto ipotetico accesso alla tutela reintegratoria ad escludere la
condizione di timore del lavoratore (v. in tal senso anche Trib. Roma n.
9098/2018; Trib. Milano n. 3460/2015) Per
effetto dell'entrata in vigore della predetta legge (avvenuta in data
18.7.2012) ddeve ritenersi quindi che il termine di prescrizione sia stato
sospeso sino alla risoluzione dei rapporto di lavoro, riprendendo a decorrere
dalla loro risoluzione. Ne consegue, applicando la sospensione e tenendo conto
del fatto che il ricorso in oggetto è stato notificato in data 11.11.2019, che
non risulta maturata prescrizione".
Avvocato Ciro Renino