NON POSSONO ESSERE DIFFUSI ON LINE I RISULTATI DELLE PROVE INTERMEDIE ED I DATI PERSONALI DEI NON VINCITORI DI CONCORSO
Con il provvedimento dell'11 aprile 2024 numero 10019523, il Garante ha sanzionato l’INPS per illecita diffusione di dati personali - Possibile ora una pioggia di ricorsi per risarcimento danni
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Foto Depositphotos_227024456_xl-2015 AllaSerebrina |
Con reclamo presentato, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento un partecipante al “concorso pubblico per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1” ha lamentato la pubblicazione, sul sito web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di seguito “INPS”) - alla pagina dedicata alla predetta procedura - di numerosi atti e documenti tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti contenente la valutazione dei titoli ad opera della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tale circostanza avrebbe poi determinato la condivisione dei predetti documenti, reperibili sul sito web istituzionale dell’INPS, anche sui social network ad opera di terzi.
Il Garante della Privacy , a seguito di apposita istruttoria ha condannato l'operato dell'INPS ingiungendo il pagamento di una sanzione amministrativa di euro 20.000 .
Pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso è una violazione della privacy m, ha sancito l'Autority .
Ora sulla scorta di questa pronuncia sarà possibile introdurre richieste di risarcimento del danno da parte di tutti i non vincitori di concorso i cui dati sensibili sono stati diffusi dall'ente di previdenza.
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