lunedì 24 dicembre 2012

Buon Natale !

Renino & Partners Avvocati 
augura Buon Natale a tutti i lettori e followers 
del blog ! 

venerdì 7 dicembre 2012

L'interrogatorio formale non è ammissibile se la parte a cui è deferito ha assunto posizione incompatibile con la confessione

La Corte d'Appello di Venezia nella sentenza 674/2012 del 3 dicembre 2012 , ha espresso, in tema di ammissibilità dell'interrogatorio formale,  principio in controtendenza rispetto all'interpretazione che viene generalmente data all'istituto.
In sede di gravame , l'appellante si doleva della mancata ammissione dell'interrogatorio formale ritualmente articolato nel corso del primo grado di giudizio ed insisteva per la sua ammissione. La Corte d'Appello escludeva invece l'error in procedendo del primo giudice sulla base di questa motivazione :"(...) Il giudice di primo grado correttamente non aveva ammesso l'interrogatorio formale , ritenendolo in concreto irrilevante , in quanto ai sensi dell'articolo 228 e ss. cpc l'interrogatorio formale è finalizzato a provocare la confessione della parte e nella fattispecie le deduzioni della società xxxxx escludevano che il legale rappresentante della società avrebbe confessato l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti".
Indiscutibilmente, pur nei limiti di una singola decisione di merito, viene qui posto un precedente significativo in tema di ammissibilità del mezzo istruttorio in questione , sottolineando e valorizzando la pregnanza della posizione processuale dedotta dalla parte nel corso del processo ed in particolare nella comparsa di costituzione .
Seguendo l'iter logico della Corte d'Appello veneziana risulterebbe inutile ed irrilevante suscitare la confessione giudiziale della parte laddove la stessa abbia già escluso , con il suo comportamento processuale, la sua volontà di ammettere circostanze a sé sfavorevoli.
Occorre aggiungere che in realtà, se l'indirizzo della Corte veneziana dovesse trovare seguito, l'interrogatorio formale perderebbe veramente significato ed il suo uso finirebbe confinato in ambiti processuali assai angusti.
La necessità della prova per interpello nasce infatti proprio dall'obiettivo di scardinare una difesa che certo non concede nulla in punta di fatto . Cioè proprio la chiusura della controparte inducono il suo avversario a ricorrere all'interrogatorio formale , nel tentativo di ottenere la confessione .
D'altra parte che senso avrebbe la richiesta di interrogatorio formale e quindi di suscitare la confessione , nei confronti della parte che ha un atteggiamento processuale "morbido" , non caratterizzato da puntuale contestazione ? (Ciro Renino) 

venerdì 2 novembre 2012

Gratuito patrocinio in sede penale: il difensore può essere nominato anche successivamente all'ammissione del cittadino al beneficio

La Corte d'Appello di Napoli, VIII Sezione Penale , Consigliere Delegato , Dottor Furio Cioffi, ha emesso, in tema di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ordinanza chiarificatrice sul momento in cui  deve essere indicato il difensore e sulle conseguenti necessità documentali.

La decisione , emessa il 18/07/12, nasceva dall'opposizione di un detenuto , non ammesso al beneficio de quo poichè alla relativa domanda non risultava essere stata allegata la certificazione di iscrizione del difensore nell'elenco degli Avvocati eleggibili per il patrocinio a carico dello Stato.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto con questa motivazione che ricostruisce in maniera interessante l'istituto anche con riguardo al momento in cui deve essere indicato il difensore.
" Gli artt. 79 e 96 del Dpr 115/02, nel regolare i requisiti per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato non richiedono la nomina del difensore, sicchè , a fortiori, laddove essa nomina sia contenuta nell'istanza di ammissione non può comunque costituirne causa di rigetto.
L'art. 80 Dpr 115/02, nel prevedere che la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato possa nominare esclusivamente un difensore iscritto all'elenco dei patrocinatori ( regola che conferma il principio per cui l'ammissione dell'istante costituisce momento precedente rispetto alla nomina difensiva ,alla quale l'ammissione stessa è indifferente ) riverbera i suoi effetti non già sul provvedimento di ammissione al patrocinio , ma sul successivo momento della liquidazione degli onorari professionali al difensore nominato, dal momento che ai sensi dell'articolo 82 Dpr 115/02 essa liquidazione potrà disporsi esclusivamente nei confronti di un difensore iscritto nell'elenco previsto e disciplinati dai precedenti artt. 80 e 81 dpr 115/02".

La disciplina va pertanto ricostruita nel senso che l'istante ha titolo all'ammissione al patrocinio a spese dello stato in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 96 (..); una volta ammesso , ha facoltà di nominare un difensore di fiducia o di rimettersi ad un difensore di ufficio. (..) Laddove , poi, l'istante nomini un difensore di fiducia non iscritto all'elelnco , per le attività da questo svolte la liquidazione ex articolo 82 sarà negata, senza che ciò influisca sull'affidamento dell'istante (...) e con la conseguenza per cui i rapporti interni tra difensore e difeso si svolgeranno secondo le ordinarie norme che regolano il contratto d'opera professionale".

mercoledì 31 ottobre 2012

Patrocinio a spese dello Stato : il limite di reddito per potervi accedere è aumentato


Decreto 2 luglio 2012 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'art. 77 del citato Testo Unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2008, e' stato aggiornato in euro 10.628,16 l'originario importo fissato dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 il predetto limite di reddito fissato in euro 10.628,16;
Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%;
Decreta:
L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33.  
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2012
Il capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Selvaggi
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 345

giovedì 4 ottobre 2012

Onorari degli avvocati: per le cause d'"annata" rimangono fermi i valori delle abrogate tariffe.

Quali onorari vanno riconosciuti agli avvocati , se la sentenza è relativa a vertenza introdotta anteriormente all'entrata in vigore del DL 24/01/12 ?
Il Tribunale di Varese , Sezione Prima Civile, G.U. Dottor Giuseppe Buffone, con la sentenza emessa il 26 settembre del 2012 , ha ritenuto doveroso applicare le abrogate tariffe , laddove dovessero le stesse risultare  
troppo basse ed ingiustamente penalizzanti per gli avvocati.
Il Giudice lombardo radica la sua interpretazione al DM 20/07/12, n° 140, articolo 1, comma VIII :" In nessun caso le soglie numeriche (..) per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".
Il Legislatore quindi secondo il Tribunale di Varese consente al " giudice che ritenga incongruo il compenso , in conseguenza dell'effetto retroattivo della nuova norma , semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri".
Con riguardo al caso specificamente regolato il Giudice , per vertenza iniziata nel 2011 , avente ad oggetto un'azione di regresso , ha riconosciuto all'attore vittoria per euro 3100 oltre euro 195 per spese, oltre iva e cpa, ma senza spese generali.
La causa era iniziata nel 2011 ed in essa l'attrice agiva per un credito di euro 15820 , poi riconosciuto nella minor somma di euro 2550 .