giovedì 24 gennaio 2013

Morte della parte costituita ? Per evitare l'estinzione basta depositare l'istanza di riassunzione nel termine di legge.

Se nel processo civile si verifica la morte di una delle parti costituite, per evitare l'estinzione della causa, è necessario che lo stesso venga riassunto, ove non avvenga la prosecuzione ex articolo 302 cpc.

Il difensore ( che non ha bisogno di nuova procura, si veda Cass. 24997/2010) , ai sensi dell'articolo 303 cpc, provvede al deposito di ricorso nella cancelleria del Giudice Istruttore che dispone con decreto la fissazione della successiva data di udienza.

Sarà onere della parte provvedere alla notifica del decreto del Giudice ed è la realizzazione di questo adempimento che blocca il termine e consente di evitare l'estinzione del procedimento .
" La riassunzione è sottoposta all'osservanza del termine perentorio previsto dall'articolo 305 cpc cosicchè ai fini della tempestività , occorre semplicemente che il ricorso per riassunzione sia stato depositato , non potendo la parte subire la sanzione dell'estinzione (..)" . Così Corte d'Appello Roma , Sezione III, 8 marzo 2011 n° 978.

Quid nel caso di notifica viziata ? No problem !

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato tempestivamente notificato e la notifica sia viziata , il giudice non può disporre l'estinzione ma porre un termine perentorio per la rinotifica ( Cass. 13683/2012 ) .

Non vi è salvezza tuttavia nell'ipotesi di notifica inesistente.

mercoledì 9 gennaio 2013

Nulle le cartelle esattoriali, riferite alla riscossione di contributi esattoriali , prive di indicazioni della data di consegna


La Cassazione civile,   Sezione Lavoro , ha riconosciuto ( finalmente !) la nullità delle cartelle esattoriali prive di indicazione della data di consegna . 
Questa la massima : "  La notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli art. 148 e 160 c.p.c., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione". ( sentenza numero 398/2012)
Occorre sottolineare sul punto la totale insipienza di una Giurisprudenza di merito , che in casi analoghi, poneva la prova della notifica della cartella esattoriale a carico dell'utente , quando negli appositi spazi nulla si leggeva .

lunedì 24 dicembre 2012

Buon Natale !

Renino & Partners Avvocati 
augura Buon Natale a tutti i lettori e followers 
del blog ! 

venerdì 7 dicembre 2012

L'interrogatorio formale non è ammissibile se la parte a cui è deferito ha assunto posizione incompatibile con la confessione

La Corte d'Appello di Venezia nella sentenza 674/2012 del 3 dicembre 2012 , ha espresso, in tema di ammissibilità dell'interrogatorio formale,  principio in controtendenza rispetto all'interpretazione che viene generalmente data all'istituto.
In sede di gravame , l'appellante si doleva della mancata ammissione dell'interrogatorio formale ritualmente articolato nel corso del primo grado di giudizio ed insisteva per la sua ammissione. La Corte d'Appello escludeva invece l'error in procedendo del primo giudice sulla base di questa motivazione :"(...) Il giudice di primo grado correttamente non aveva ammesso l'interrogatorio formale , ritenendolo in concreto irrilevante , in quanto ai sensi dell'articolo 228 e ss. cpc l'interrogatorio formale è finalizzato a provocare la confessione della parte e nella fattispecie le deduzioni della società xxxxx escludevano che il legale rappresentante della società avrebbe confessato l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti".
Indiscutibilmente, pur nei limiti di una singola decisione di merito, viene qui posto un precedente significativo in tema di ammissibilità del mezzo istruttorio in questione , sottolineando e valorizzando la pregnanza della posizione processuale dedotta dalla parte nel corso del processo ed in particolare nella comparsa di costituzione .
Seguendo l'iter logico della Corte d'Appello veneziana risulterebbe inutile ed irrilevante suscitare la confessione giudiziale della parte laddove la stessa abbia già escluso , con il suo comportamento processuale, la sua volontà di ammettere circostanze a sé sfavorevoli.
Occorre aggiungere che in realtà, se l'indirizzo della Corte veneziana dovesse trovare seguito, l'interrogatorio formale perderebbe veramente significato ed il suo uso finirebbe confinato in ambiti processuali assai angusti.
La necessità della prova per interpello nasce infatti proprio dall'obiettivo di scardinare una difesa che certo non concede nulla in punta di fatto . Cioè proprio la chiusura della controparte inducono il suo avversario a ricorrere all'interrogatorio formale , nel tentativo di ottenere la confessione .
D'altra parte che senso avrebbe la richiesta di interrogatorio formale e quindi di suscitare la confessione , nei confronti della parte che ha un atteggiamento processuale "morbido" , non caratterizzato da puntuale contestazione ? (Ciro Renino) 

venerdì 2 novembre 2012

Gratuito patrocinio in sede penale: il difensore può essere nominato anche successivamente all'ammissione del cittadino al beneficio

La Corte d'Appello di Napoli, VIII Sezione Penale , Consigliere Delegato , Dottor Furio Cioffi, ha emesso, in tema di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, ordinanza chiarificatrice sul momento in cui  deve essere indicato il difensore e sulle conseguenti necessità documentali.

La decisione , emessa il 18/07/12, nasceva dall'opposizione di un detenuto , non ammesso al beneficio de quo poichè alla relativa domanda non risultava essere stata allegata la certificazione di iscrizione del difensore nell'elenco degli Avvocati eleggibili per il patrocinio a carico dello Stato.

La Corte d'Appello di Napoli ha accolto il gravame proposto con questa motivazione che ricostruisce in maniera interessante l'istituto anche con riguardo al momento in cui deve essere indicato il difensore.
" Gli artt. 79 e 96 del Dpr 115/02, nel regolare i requisiti per l'ammissione dell'istante al patrocinio a spese dello Stato non richiedono la nomina del difensore, sicchè , a fortiori, laddove essa nomina sia contenuta nell'istanza di ammissione non può comunque costituirne causa di rigetto.
L'art. 80 Dpr 115/02, nel prevedere che la persona ammessa al patrocinio a spese dello stato possa nominare esclusivamente un difensore iscritto all'elenco dei patrocinatori ( regola che conferma il principio per cui l'ammissione dell'istante costituisce momento precedente rispetto alla nomina difensiva ,alla quale l'ammissione stessa è indifferente ) riverbera i suoi effetti non già sul provvedimento di ammissione al patrocinio , ma sul successivo momento della liquidazione degli onorari professionali al difensore nominato, dal momento che ai sensi dell'articolo 82 Dpr 115/02 essa liquidazione potrà disporsi esclusivamente nei confronti di un difensore iscritto nell'elenco previsto e disciplinati dai precedenti artt. 80 e 81 dpr 115/02".

La disciplina va pertanto ricostruita nel senso che l'istante ha titolo all'ammissione al patrocinio a spese dello stato in base ai requisiti previsti dagli artt. 79 e 96 (..); una volta ammesso , ha facoltà di nominare un difensore di fiducia o di rimettersi ad un difensore di ufficio. (..) Laddove , poi, l'istante nomini un difensore di fiducia non iscritto all'elelnco , per le attività da questo svolte la liquidazione ex articolo 82 sarà negata, senza che ciò influisca sull'affidamento dell'istante (...) e con la conseguenza per cui i rapporti interni tra difensore e difeso si svolgeranno secondo le ordinarie norme che regolano il contratto d'opera professionale".