martedì 5 febbraio 2013

Firma del Giudice illeggibile ? Decreto ingiuntivo nullo


Il Tribunale di Napoli ha sentenziato in maniera originale in tema di qualità essenziali del decreto ingiuntivo.
Nella sentenza n. 864 del 2006, l'Ufficio Giudiziario partenopeo , in persona del Giudice Monocratico Dottor Augusto Tatangelo, ha sancito la nullità del decreto ingiuntivo privo di sottoscrizione leggibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c. 
Nella fattispecie concreta il giudice Tatangelo ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta con atto di citazione avverso l'atto di precetto per il pagamento dell'importo di 9000,00 euro circa intimato sulla base del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia.
Il provvedimento in questione risultava infatti difettoso di valida sottoscrizione, essendo la stessa assolutamente illeggibile e non risultando in tutto il corpo dell'atto in alcun modo indicato o comunque ricavabile , il nome del Giudice emittente .

Il Tribunale ha di conseguenza affermato la nullità insanabile di detto decreto ingiuntivo. 
Il giudice partenopeo ha poi considerato che tale nullità è deducibile, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., fuori dei limiti e delle regole dei mezzi di impugnazione e che essa certamente può essere fatta valere anche in sede di opposizione all'esecuzione, trattandosi   del resto di una contestazione attinente alla stessa esistenza del titolo esecutivo e quindi del diritto di procedere ad esecuzione forzata.
Più recentemente il principio è stato ribadito dal Tribunale di Torino, sezione VI civile del 31/7/08:" In tema di provvedimenti del giudice, nella fattispecie di decretoingiuntivo, laddove venga apposta sull'atto da parte dell'estensore unafirma sigliforme di ardua decifrazione e non vengano esplicitate in alcuna parte dell'atto stesso le generalità dell'estensore, deve essere dichiarata la nullità, ai sensi dell'art. 161 cpv. c.p.c." 
La Giurisprudenza di legittimità prevede , con riguardo alla sentenza che "la presunzione di identità tra l'autore del segno grafico indistinguibile, utilizzato e la persona del giudice " viene inficiata solo quando tra il tratto grafico e l'indicazione nominativa del giudice contenuta nell'atto " non sussistano adeguati elementi di collegamento " ( Cass . Sez. prima, 24 luglio 2003, n° 11471)  
(Commento a cura della Dottoressa Alessia D'Antonio)


giovedì 24 gennaio 2013

Morte della parte costituita ? Per evitare l'estinzione basta depositare l'istanza di riassunzione nel termine di legge.

Se nel processo civile si verifica la morte di una delle parti costituite, per evitare l'estinzione della causa, è necessario che lo stesso venga riassunto, ove non avvenga la prosecuzione ex articolo 302 cpc.

Il difensore ( che non ha bisogno di nuova procura, si veda Cass. 24997/2010) , ai sensi dell'articolo 303 cpc, provvede al deposito di ricorso nella cancelleria del Giudice Istruttore che dispone con decreto la fissazione della successiva data di udienza.

Sarà onere della parte provvedere alla notifica del decreto del Giudice ed è la realizzazione di questo adempimento che blocca il termine e consente di evitare l'estinzione del procedimento .
" La riassunzione è sottoposta all'osservanza del termine perentorio previsto dall'articolo 305 cpc cosicchè ai fini della tempestività , occorre semplicemente che il ricorso per riassunzione sia stato depositato , non potendo la parte subire la sanzione dell'estinzione (..)" . Così Corte d'Appello Roma , Sezione III, 8 marzo 2011 n° 978.

Quid nel caso di notifica viziata ? No problem !

Nell'ipotesi in cui il ricorso sia stato tempestivamente notificato e la notifica sia viziata , il giudice non può disporre l'estinzione ma porre un termine perentorio per la rinotifica ( Cass. 13683/2012 ) .

Non vi è salvezza tuttavia nell'ipotesi di notifica inesistente.

mercoledì 9 gennaio 2013

Nulle le cartelle esattoriali, riferite alla riscossione di contributi esattoriali , prive di indicazioni della data di consegna


La Cassazione civile,   Sezione Lavoro , ha riconosciuto ( finalmente !) la nullità delle cartelle esattoriali prive di indicazione della data di consegna . 
Questa la massima : "  La notificazione della cartella esattoriale per la riscossione di contributi previdenziali è soggetta alla disciplina degli art. 148 e 160 c.p.c., per cui la mancata indicazione della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità insanabile della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione". ( sentenza numero 398/2012)
Occorre sottolineare sul punto la totale insipienza di una Giurisprudenza di merito , che in casi analoghi, poneva la prova della notifica della cartella esattoriale a carico dell'utente , quando negli appositi spazi nulla si leggeva .

lunedì 24 dicembre 2012

Buon Natale !

Renino & Partners Avvocati 
augura Buon Natale a tutti i lettori e followers 
del blog ! 

venerdì 7 dicembre 2012

L'interrogatorio formale non è ammissibile se la parte a cui è deferito ha assunto posizione incompatibile con la confessione

La Corte d'Appello di Venezia nella sentenza 674/2012 del 3 dicembre 2012 , ha espresso, in tema di ammissibilità dell'interrogatorio formale,  principio in controtendenza rispetto all'interpretazione che viene generalmente data all'istituto.
In sede di gravame , l'appellante si doleva della mancata ammissione dell'interrogatorio formale ritualmente articolato nel corso del primo grado di giudizio ed insisteva per la sua ammissione. La Corte d'Appello escludeva invece l'error in procedendo del primo giudice sulla base di questa motivazione :"(...) Il giudice di primo grado correttamente non aveva ammesso l'interrogatorio formale , ritenendolo in concreto irrilevante , in quanto ai sensi dell'articolo 228 e ss. cpc l'interrogatorio formale è finalizzato a provocare la confessione della parte e nella fattispecie le deduzioni della società xxxxx escludevano che il legale rappresentante della società avrebbe confessato l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra le parti".
Indiscutibilmente, pur nei limiti di una singola decisione di merito, viene qui posto un precedente significativo in tema di ammissibilità del mezzo istruttorio in questione , sottolineando e valorizzando la pregnanza della posizione processuale dedotta dalla parte nel corso del processo ed in particolare nella comparsa di costituzione .
Seguendo l'iter logico della Corte d'Appello veneziana risulterebbe inutile ed irrilevante suscitare la confessione giudiziale della parte laddove la stessa abbia già escluso , con il suo comportamento processuale, la sua volontà di ammettere circostanze a sé sfavorevoli.
Occorre aggiungere che in realtà, se l'indirizzo della Corte veneziana dovesse trovare seguito, l'interrogatorio formale perderebbe veramente significato ed il suo uso finirebbe confinato in ambiti processuali assai angusti.
La necessità della prova per interpello nasce infatti proprio dall'obiettivo di scardinare una difesa che certo non concede nulla in punta di fatto . Cioè proprio la chiusura della controparte inducono il suo avversario a ricorrere all'interrogatorio formale , nel tentativo di ottenere la confessione .
D'altra parte che senso avrebbe la richiesta di interrogatorio formale e quindi di suscitare la confessione , nei confronti della parte che ha un atteggiamento processuale "morbido" , non caratterizzato da puntuale contestazione ? (Ciro Renino)