martedì 21 gennaio 2014

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giovedì 31 ottobre 2013

Cambia l'impresa, i lavoratori restano : è legittimo nell'appalto per pubblici servizi prevedere la clausola "salvalavoratori"

A curadell'Avvocato Ciro Renino  

Titolare dello studio Renino & Partners Avvocati 

 Arbitro per le vertenze del pubblico impiego per la Regione Campania


Quale sorte toccherà ai lavoratori della ditta appaltatrice se l'Ente pubblico indice una nuova gara ? E' possibile che venga salvato il loro posto di lavoro attraverso l'assunzione da parte della ditta neovincitrice dello stesso appalto ? 

Si tratta di questioni concrete e spinose , soprattutto in tempi di crisi occupazionali .
E tra l'altro si tratta di interrogativi a cui gli stessi pubblici funzionari non sanno trovare nell'immediatezza risposte, con conseguenti preoccupazioni e tensioni di natura sindacale. 

Il nodo del problema trova il proprio riferimento normativo basilare nella Normativa e Giurisprudenza Europea così come è stata poi recepita in materia d’appalti dalla Legislazione nazionale .
In particolare, con riguardo alle prime, occorre far perno sulle Direttive dell’Unione Europea 2004/17/CE, articolo 10 e 2004/18/CE, articolo 2 ed ancora sulle decisioni della Corte di Giustizia Europea del 7 dicembre 200, C 324/1998 e 3 dicembre 2001 , C 59/2000.

Tale produzione Normativa e Giurisprudenziale ha trovato poi adeguato riscontro nella produzione legislativa nazionale con il Decreto Legislativo del 12 aprile 2006 , numero 163.
Qui si prevede, all’articolo 2, che :” L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice , deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza , parità di trattamento , non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice”.

Al comma 2 , espressamente dello stesso articolo si prevede ad un temperamento di tipo sociale al principio di economicità della prestazione.
“ Il principio di economicità può essere subordinato , entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando , ispirati a esigenze sociali (..)”.

Tale previsione ricade nell’ambito dei “Principi” generali che devono informare sul punto l’attività della pubblica amministrazione e tuttavia, il rinvio alle esigenze sociali ed il loro rilievo viene nuovamente ripreso dal detto Decreto Legislativo , con riguardo alla fase operativa del codice degli appalti , all’articolo 69 , in cui si tratta delle “ condizioni particolari di esecuzione del contratto prescritte nell’invito”.

Quindi così si legge:”1. Le stazioni appaltanti possono esigere condizioni particolari per l’esecuzione del contratto, purchè siano compatibili con il diritto comunitario e tra l’altro, con i principi di parità di trattamento , non discriminazione , trasparenza , proporzionalità e purchè siano precisate nel bando di gara (..). 2. Dette condizioni possono attenere in particolare a esigenze sociali o ambientali.(..) 3. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare le condizioni particolari , per l’ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.”

Il principio di economicità , cioè , in sostanza, la libertà d’impresa del soggetto economico che vincerà l’appalto sono subordinati , cioè sono destinati ad avere minor rilievo ed a declinare dinanzi ad esigenze di natura sociale e queste possono essere espressamente previste nel bando di gara.
Tra queste esigenze vi è certo quella di mantenere il livello occupazionale dei dipendenti già impiegati nello stesso servizio .
Il lavoro ed il diritto al lavoro hanno rilievo di natura costituzionale , risultando appunto i valori richiamati all’articolo 1 Cost. il mattone fondamentale della stessa Repubblica Italiana.
Ma anche l’articolo 35 della Costituzione costituisce un riferimento programmatico importante ai fini dell’interpretazione degli articoli 2, comma 2 e 69, del Decreto Legislativo 163/2006: “ La Repubblica tutela il la voro in tutte le sue forme ed applicazioni”.

La tutela del lavoro , naturalmente passa per una tutela degli “attuali livelli occupazionali”.

Tanto è provato anche dall’attenzione che il Legislatore Ordinario pone nel momento in cui si verifica il trasferimento dell’azienda .
L’articolo 2112 del Codice civile prevede infatti tutta una serie di garanzie a favore dei lavoratori laddove si verifichi il trasferimento di azienda o di ramo d’azienda : tra queste garanzie vi è anche il diritto alla conservazione del posto di lavoro per il dipendente.
Si legge infatti al comma 1 di detta Norma che in questi casi “ (..) il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”.
E’ evidente che si intende così garantire proprio la conservazione del livello occupazionale aziendale è quindi questo un favor che trova il suo fondamento nella normativa costituzionale ed il suo riscontro “ operativo” nella legislazione ordinaria civilistica .
In virtù di tale fondamento logico-legale potrà senz’altro farsi rientrare la “tutela dei livelli occupazionali” nell’ambito delle esigenze sociali previste nel Decreto Legislativo 163/2006 .

Tale conclusione trova riscontro concorde in Giurisprudenza e Dottrina .

Il Tribunale Amministrativo del Lazio , sede di Roma , ha infatti così deciso nella sentenza  numero 6094 del 18/06/2013 .
“ La clausola sociale o di salvaguardia sociale, oltre che armonizzarsi con le finalità di interesse collettivo , riconosciute come limite per la libertà di iniziativa economica privata, trova riscontro anche nell’articolo 2, comma 2, codice dei contratti pubblici , che subordina il principio di economicità – nel rispetto delle norme vigenti- ai criteri ispirati a esigenze sociali , non senza ampia sponda anche a livello comunitario. A livello normativo primario nazionale , le esigenze di conservazioni del posto di lavoro, in caso di trasferimento di azienda, sono recepite dall’articolo 2112 c.c. , la cui applicabilità è stata estesa ai casi in cui il trasferimento derivi non da un contratto fra cedente e cessionario , ma da un atto autoritativo della p.a. (..) “.

La sentenza dei Giudici Amministrativi romani è recentissima e certo pone il punto rispetto a qualsiasi perplessità .


D’altra parte sulla legittimità della clausola di salvaguardia sociale si sono espressi in maniera uniforme il Consiglio di Stato, nella sentenza  del 15/6/2009 n° 3900 ed ancora in maniera costante la stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori , Servizi e Forniture ( Pareri 39/2013, 44/2010, Parere Acvp AG 41/2012 e Deliberazione Avcp 97/2012).

In tutte queste decisioni viene ribadito il principio per cui :” La cosiddetta clausola sociale va interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente(..)”.

Con riguardo al caso di specie è questa l’unica considerazione che viene ad assumere importanza , considerato che nessuna modifica la P.A. prevede di realizzare nell’erogazione del servizio e per cui neanche si pone in concreto il problema di dover armonizzare il numero e la qualifica degli addetti all’organizzazione d’impresa prescelta dall’impresa subentrante.

D’altra parte si ribadisce quanto deriva dalla Normativa stessa applicabile al caso di specie e cioè la subordinazione del principio di economicità ai principi ed ai criteri ispirati da esigenze sociali e quindi mirati al rispetto dei livelli occupazionali consolidati.



giovedì 19 settembre 2013

Superassegno di mantenimento per la figlia del chirurgo estetico

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, Foro di Napoli

Con la decisione numero 21273 del 2013 la Corte di Cassazione , VI Sezione Civile , ha confermato il riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di 1200 euro a favore di una bimba di 4 anni ed a carico del padre, chirurgo estetico di Ancona.
Si pone a debito del genitore anche le spese straordinarie in misura pari all' 80%.
La decisione si fonda sul rilievo che ha la capacità reddituale del padre, nel senso che i bisogni e le esigenze del minore non possono " non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore". 


giovedì 5 settembre 2013

Mani legate all'Equitalia : confermato il divieto di pignoramento per la prima casa .

Il Parlamento ha confermato : l'Equitalia non potrà pignorare la prima casa del debitore .
Il DL del Fare (n° 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, articolo 52) è sul punto qui schematizzato.

L'Esattore NON POTRA' pignorare l'immobile del debitore se :
a) il bene è il suo unico bene di proprietà ;
oppure
b) presso l'immobile è posta la residenza .

Eccezioni : ville, castelli e beni storici di pregio.

L'Esattore POTRA' però su questi stessi beni iscrivere ipoteca : ne consegue che se un terzo creditore, ad esempio una banca, dovesse procedere in danno del debitore, salta la "blindatura" ed Equitalia spa potrà soddisfarsi sull'esito dell'esecuzione forzata.

L'Esattore NON POTRA' in ogni caso ( e quindi anche per le ville , i castelli ed i beni storici di pregio e quindi anche per le " seconde case" e le case in cui non c'è residenza) procedere ad espropriazione se il credito è inferiore ad euro 120.000 .

Inoltre, 
L'Esattore NON POTRA' espropriare "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Agenzia delle entrate e con l'Istituto nazionale di statistica .

L'Esattore NON POTRA' procedere all'iscrizione del fermo amministrativo se, nei trenta giorni dall'avviso , il debitore dimostra che il bene mobile registrato è funzionale all'esercizio dell'impresa o della professione. 


mercoledì 3 luglio 2013

O paga il risarcimento o reclusione : nessuna sospensione condizionale della pena al padre che non risarcisce i minori

* A cura dell'Avvocato Ciro Renino, del Foro di Napoli

La Corte d'Appello di Ancona , con la sentenza depositata il nove gennaio del 2013, a definizione del procedimento penale RGN 3230/2010, ha ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione al padre ritenuto colpevole ai sensi dell'articolo 570 cp.
In punta di fatto , l'imputato non aveva versato l'importo di £ 500.000 fissato a suo carico ed a favore dei figli minori , dal Tribunale Civile a seguito di separazione.
L'inadempimento del padre si era protratto per circa 5 anni e mezzo e tuttavia per un primo periodo di  oltre 4 anni, l'imputato era stato già condannato con sentenza passata in giudicato : quindi la condotta presa in considerazione dal Collegio era pari a circa 10 mesi di inadempimento.
Per queste omissioni ,  la Corte d'Appello , confermando sostanzialmente la sentenza emessa di primo grado, riteneva colpevole l'imputato e fissava il risarcimento del danno morale in euro 6.000 .
Appare significativo che i Magistrati marchigiani non hanno concesso la sospensione condizionale della pena, subordinando la stessa al pagamento dell'intera quota del risarcimento , entro il termine di 15 giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza ex articolo 165 cp.
La Corte d'Appello di Ancona su questo punto ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Giudice di primo grado ,  ritenendo il pagamento del risarcimento come significativo circa la volontà del padre di non tornare ad adoperarsi in condotte analogamente pregiudizievoli e delittuose.