martedì 30 dicembre 2014

LICENZIAMENTO DI RAPPRESAGLIA ? E' POSSIBILE LA REINTEGRA NEL POSTO DI LAVORO ANCHE NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI


di Ciro Renino*

Il peggio che possa temere un lavoratore subordinato è il licenziamento ritorsivo , cioè una risoluzione del rapporto di lavoro che risulta privo di vera e propria giustificazione e costituisce una risposta ad atteggiamenti legittimi del lavoratore.
Tanto si può verificare nel caso in cui vi siano richieste di pagamento di stipendi non ancora versati, per richieste di organizzazione del lavoro più aderente al contratto individuale o collettivo ?
Quali sono in questi casi le tutele previste a favore del lavoratore ?
Ebbene la Giurisprudenza offre speranze di integrale recupero del rapporto di lavoro de quo.
Sia nella Giurisprudenza di merito, in Tribunali e Corte d'Appello , per intenderci, che nella Giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione si considera il licenziamento di questo tipo , " ritorsivo", alla pari del più generico licenziamento discriminatorio, quello per intendersi che viene intimato per ragioni che riguardano il credo politico, religioso, l'orientamento sessuale, ecc.
La conseguenza è che tale licenziamento di rappresaglia è nullo e si tratta di un accertamento di nullità a cui consegue l'obbligo alla reintegrazione nel posto di lavoro anche nelle piccole aziende fino a 15 dipendenti.

La situazione non dovrebbe cambiare neanche con l'entrata in vigore del Jobs Act, poichè il licenziamento discriminatorio rimane salvo nella rielaborazione delle tutele previste dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

* Avvocato, titolare di Renino & Partners Avvocati

mercoledì 22 ottobre 2014

Condominio. Inutile utilizzare il paracadute delle " varie ed eventuali". Se l'argomento non è all'ordine del giorno la delibera è viziata .

L'elenco degli argomenti inseriti all'ordine del giorno costituisce limite legale insormontabile e non serve a nulla rifugiarsi nella previsione delle " varie ed eventuali": la delibera è annullabile.
Così ha deciso il Tribunale di Napoli, sezione stralcio di Portici, Giudice Monocratico Nicoletta Celentano, nella sentenza numero 7393 del 2014. I condomini nel caso di specie avevano deciso di installare due passamani negli ambienti condominiali su insistenze di un proprietario . L'argomento non era previsto all'ordine del giorno e tuttavia i condomini avevano pensato di approvare l'iniziativa e la spesa inserendo la questione nell'ambito delle " varie ed eventuali" .Il Tribunale ha però sanzionato con l'annullabilità il verbale in questione ritenendo che l'assemblea condominiale non può deliberare su questioni non inserite all'ordine del giorno e che la previsione di " varie ed eventuali" non può sanare il vizio in questione.
Rimane da chiedersi : che senso l'inserimento costante all'ordine del giorno delle assemblee condominiali questa voce ? In effetti esclusa la possbilità che possano le "varie" costituire un paracadute per argomenti non previsti dall'amministratore o dai condomini rimane aperta la possibilità che nelle varie vengano trattati argomenti non suscettibili di costituire l'oggetto di un deliberato, come ad esempio potrebbe essere una sollecitazione all'amministratore di occuparsi di un dato problema. E tuttavia, considerato che un'attività del genere sarebbe comunque, in pratica, possibile , occorre probabilmente considerare veramente inutile quella coda programmatica costituita appunto dalle " Varie ed eventuali". Per cui, "eventualmente" , gli amministratori di condominio farebbero bene a non più inserire tale voce nelle loro convocazioni assembleari.

mercoledì 10 settembre 2014

Il Mattino.it concede spazio ad una vittoria di Renino & Partners . " Foto del matrimonio su Facebook ? Il giudice dice "no""

NAPOLI - Lei pubblica sul suo profilo Facebook le foto del suo viaggio di nozze che la ritraggono accanto al marito. «Le ha pubblicate senza il mio consenso», afferma lui in un ricorso al giudice che gli dà ragione e ordina la rimozione delle immagini, facendo riferimento nel suo provvedimento a una legge del 1941, e prospettando anche una eventuale condanna della donna al risarcimento dei danni.

La decisione è stata adottata a Napoli dal giudice monocratico del Tribunale civile Raffaele Sdino che ha accolto il ricorso di urgenza ex articolo 700 dell'uomo. Soddisfazione è stata espressa del legale del marito, l'avvocato Ciro Renino e dai legali dello studio che si sono occupati della controversia giudiziaria: «Si tratta di una decisione inedita, destinata a costituire un punto di riferimento per gli utenti Facebook».

Le foto pubblicate erano state scattate durante il viaggio di nozze avvenuto una decina di anni fa e «rimandavano a momenti di serenità: un abbraccio, un bacio appena accennato, scene insomma di ordinaria serenità coniugale».

La moglie, nella sua memoria difensiva, aveva sostenuto che «l'uso dei social network è oggi talmente evoluto da poter considerare la bacheca di Facebook non diversamente da un album fotografico privato».


Il giudice nella sua ordinanza sostiene che la signora ha «sicuramente violato il diritto di riservatezza del marito» e fa riferimento all'articolo 10 del codice civile e alla legge 633 del 1941 («il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o essere messo in commercio senza il consenso di questa», «non occorre il consenso quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, di scopi scientifici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico»).

Il magistrato sottolinea che «contrariamente a quanto assume la difesa della ricorrente (la moglie, ndr), una interpretazione evolutiva delle norme, che tenga conto dell'evoluzione tecnologica e del mutato costume sociale, non può giungere affatto a ritenere lecita la pubblicazione di una immagine di una persona senza il suo consenso».

«Infatti, anche a prescindere dai casi in cui la fotografia è lesiva dell'onore della persona, l'estrema diffusività della pubblicazione su internet di una fotografia aggrava notevolmente rispetto a qualsiasi altro mezzo il diritto di immagine, che costituisce di riflesso un diritto della persona, anche perchè le eventuali regole di privacy (il fatto che le immagini erano visibili solo per gli 'amicì di FB, come aveva evidenziato la donna, ndr) possono non essere applicate correttamente dall'utente o aggirate da navigatori esperti». ( Il Mattino.it )

sabato 5 luglio 2014

DIVORZIO . IL CONIUGE SI INDEBITA ? NON SERVE A RIDURRE L'ASSEGNO DI MANTENIMENTO .


Con l'ordinanza emessa il 16 giugno 2014 , il Presidente del Tribunale di Nola non ha accolto la richiesta del marito che voleva ottenere la diminuzione dell'assegno di mantenimento . La richiesta era stata presentata poichè lo stesso marito aveva contratto dei debiti e tanto dal suo punto di vista comportava la necessità di riduzione. Il Giudice ha dato ragione alla moglie sostenendo che " i debiti contratti (..) , in quanto frutto di libera scelta, non possono essere considerati come flessioni negative del reddito" .
Il provvedimento è stato adottato in sede di udienza presidenziale, nell'ambito dei provvedimenti urgenti da assumere in seguito a ricorso per divorzio.

mercoledì 18 giugno 2014

" Non mi paghi ? Al lavoro non ci vengo! " Illegittimo il licenziamento se l'assenza del lavoratore è giustificata dal mancato pagamento della retribuzione

Con l'ordinanza del 18/6/14, a definizione del procedimento di cui al numero 11548/2013, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Monocratico Dottoressa Nunzia Tesone, ha declarato la nullità del licenziamento comminato al lavoratore assentatosi per l'inadempimento del datore di lavoro .
Nei fatti il signor M.A. a seguito del mancato saldo di due mensilità e dei contributi previdenziali maturati nei sei mesi precedenti,  aveva rifiutato di recarsi al lavoro , pur dichiarando la propria disponibilità alla ripresa dell'attività laddove fosse intervenuto l'adempimento della parte datoriale.
Per tutta risposta la società XY decideva di comminargli il licenziamento senza preavviso.
Il Giudice ha risolto la questione in senso favorevole al lavoratore ritenendo che anche nei contratti di lavoro vadano applicati i principi di carattere generale applicabili ai contratti a prestazione corrispettiva ed in particolare, che " il rifiuto di adempiere , come reazione al primo inadempimento oltre a non contrastare con i principi generali della correttezza e della lealtà" può trovare "concreta giustificazione nella gravità della prestazione ineseguita, alla quale si correla la prestazione rifiutata".
Riportandosi tra l'altro alla Giurisprudenza della Massima Corte ( 11181/2002) il Giudice ha precisato che non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede.
Sulla scorta di tali premesse il lavoratore, che aveva agito con un ricorso ex lege Fornero , ha ottenuto la reintegra nel posto di lavoro ed il risarcimento costituito dalle mensilità globali di fatto maturate dal giorno del licenziamento sino alla data dell'effettiva reintegra.