mercoledì 23 novembre 2016

Garante Privacy : Articolo on line da correggere? Il giornalista non può limitarsi alla postilla in calce al pezzo

L'aggiornamento di un articolo pubblicato on line deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nel contenuto dell'anteprima (la cosiddetta preview). Non è sufficiente apporre una postilla alla fine dell'articolo. Solo così può dirsi effettiva la tutela garantita alla persona che chiede di aggiornare i dati a veder riconosciuta la sua attuale identità sociale. Lo ha affermato il  Garante privacy nell'accogliere parzialmente il ricorso di un uomo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria quando rivestiva un ruolo pubblico, era stato poi scagionato e la sua posizione processuale archiviata [doc. web n. 5690019].
L'uomo si era rivolto all'Autorità  insoddisfatto dalle modalità adottate dal quotidiano che si era limitato ad inserire una breve nota alla fine di due articoli dei quali aveva chiesto l'aggiornamento.  La presenza in rete di queste "vecchie" informazioni – secondo il ricorrente arrecava un pregiudizio alla sua reputazione, personale e professionale, non corrispondendo a quanto realmente avvenuto, come dimostrato dalla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico.
L'Autorità, ritenendo comunque lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli mantenuti on line nell'archivio storico del quotidiano, ha rilevato tuttavia che il diritto della persona di ottenere l'aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito  qualora eventi successivi abbiano modificato quanto riportato, incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine.
L'aggiornamento, inoltre, per salvaguardare l'attuale identità sociale della persona deve essere effettivo e non limitato ad una postilla poco visibile.
Non giudicando quindi adeguate le modalità scelte dall'editore, il Garante ha chiesto di rendere visibile, sia nel titolo che nelle preview, l'esistenza di sviluppi della vicenda: mediante, ad esempio, una nota accanto o sotto il titolo dell'articolo.( Fonte : Garante per la protezione dei dati personali).
 

giovedì 26 maggio 2016

Il lavoratore dichiara di non aver più nulla a pretendere: non è una rinuncia ai diritti , il datore di lavoro può essere ancora "aggredito"


di Ciro Renino *
La Suprema Corte di Cassazione , nella sentenza 8606 del 2016 ha ribadito un principio di importante tutela del lavoratore. 
Se infatti , questi dichiara , per iscritto , di "non aver più nulla a pretendere dal datore di lavoro" nulla è perduto nei suoi diritti e potrà ancora agire per la sua miglior tutela .
Così ha precisato il Giudice delle leggi, in motivazione :" Alla luce della giurisprudenza di questa S.C. l'atto con il quale il lavoratore dichiara di non aver nulla a pretendere, a seguito della corresponsione di una determinata somma di denaro, non può considerarsi, per ciò solo, una rinunzia a tutti i diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, in quanto tale locuzione è estremamente generica e non sempre è in grado di richiamare l'attenzione del lavoratore sui molteplici diritti che scaturiscono dal rapporto medesimo.
Ne consegue che non può assumere natura di transazione e non è identificabile come la "reciproca concessione" di cui all'art. 1965 c.c. la quietanza liberatoria sottoscritta dal lavoratore, la cui natura giuridica è quella di atto giuridico in senso stretto, mentre la rinuncia e la transazione sono negozi.
La rinuncia del lavoratore presuppone, per la propria validità ed efficacia, che questi abbia l'esatta rappresentazione dei diritti di credito di sua spettanza, che sia perfettamente consapevole che nulla ne infici la legittimità e che, ciò nonostante, volontariamente intenda privarsi della totale o parziale realizzazione delle varie ragioni creditorie, specificamente determinate o almeno determinabili.
In breve, la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell'interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti e, pertanto, alla stregua di una dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale".
Affinchè vi sia rinuncia ai propri diritti non basta che il lavoratore firmi di non aver più nulla a pretendere: infatti una dichiarazione del genere non costituisce transazione ed il lavoratore, volendo potrà anche intraprendere una nuova causa per vedersi riconosciute le cifre a cui aveva genericamente rinunciato".

*Titolare e fondatore di Renino & Partners Avvocati

lunedì 23 maggio 2016

Rapporto di lavoro simulato : se c'è licenziamento verbale il termine di 60 giorni non decorre





di Ciro Renino *

Può capitare  o meglio, dovrebbe non succedere che il lavoratore sia formalmente inquadrato nell'impresa "X" e che invece di fatto , il rapporto di lavoro intercorra con una un'altra struttura produttiva. Si tratta di una situazione che ovviamente si presenta particolarmente insidiosa per le aspettative del prestatore di lavoro .

In particolare la questione si fa spinosa laddove dovesse verificarsi ad esempio il licenziamento del lavoratore stesso.
Cosa dovrà fare il lavoratore se il licenziamento interviene solo ad iniziativa di uno dei due datori di lavoro ?

Ora le disposizioni di cui all’articolo 6 della l 15/7/66, numero 604, combinato con quanto previsto dalla legge 183/2010, articolo 32, terzo comma e con la previsione dell’articolo 55, comma 1 del decreto legislativo 81/2015.

Prevedono espressamente che nel termine di 60 giorni il lavoratore dovrà impugnare, prudentemente, con lettera raccomandata A/R il licenziamento irrogato , nei confronti di entrambi i datori di lavoro. 
In caso contrario il lavoratore decadrà dalla possibilità di impugnare il licenziamento e sostanzialmente di potersi opporre ad esso se ingiusto . 

Ma cosa succederà invece se il licenziamento è verbalmente comunicato al lavoratore ?


In questo caso nessun termine per impugnare parte.

Ecco sul punto è intervenuto il Ministero del lavoro che ha operato la distinzione tra le ipotesi di licenziamento comminato per iscritto, con contestuale comunicazione dei motivi, e di licenziamento verbale o di fatto (non scritto) o privo della comunicazione dei motivi.
 Sul punto si veda INTERPELLO MININISTERO DEL LAVORO 25 MARZO 2014, N. 12 (http://www.aib.bs.it/comunicazione/mostra_contenuto/55376 )
“L’ applicazione del termine di decadenza presuppone, infatti, un licenziamento scritto e decorre, in tal caso, dalla data in cui il lavoratore riceve la comunicazione del licenziamento.


Al contrario, il licenziamento verbale (o di fatto) inefficace, con la conseguenza che il lavoratore può agire per fare dichiarare tale inefficacia entro il termine prescrizionale di 5 anni, senza l’onere della previa impugnazione stragiudiziale”.

*Avvocato, fondatore e titolare di Renino & Partners Avvocati

sabato 30 aprile 2016

Invalido con indennità di accompagnamento : il suo reddito consente di accedere al gratuito patrocinio



di Ciro Renino *

L'indennità di accompagnamento non "fa reddito" nel calcolo dei requisiti utili all'ammissione al gratuito patrocinio.
Sembrerebbe un fatto scontato, ma non lo è affatto ed anzi spesso coloro che, pur completamente invalidi e titolari di indennità di accompagnamento, si sono visti escludere per sè o per i propri familiari conviventi , il diritto ad accedere al patrocinio a carico dello Stato: quanto percepito dall'Inps veniva considerato rilevante ai fini della determinazione del reddito .

Com'è noto l'articolo 76 del dpr 30/5/02 , numero 115, prevede che :"   Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41" .
Il comma 2 prevede che per il calcolo si tiene conto dei redditi dell'intero nucleo familiare ed ancora, al comma 3 che : "  Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva".
Quest'ultima disposizione rischiava di far rientrare anche le indennità di accompagnamento nell'ambito delle somme da calcolare ai fini delle condizioni di ammissibilità del beneficio.
La circostanza appare per la verità paradossale , poichè effettivamente sembra ingiusto ed ingiustificato che un'indennità di questo tipo, destinata a sopperire alle necessità di chi non abbia la possibilità di badare a se stesso , potesse essere un ostacolo alla possibilità di ottenere le spese di difesa a carico dello Stato.

Con recenti sentenze la Corte di Cassazione ha fatto piazza pulita di interpretazioni ostative a questo diritto .
 Cassazione penale sez. IV, , sentenza 04/02/2015, n. 24842

"In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115".

Si è così confermato il principio enunciato da Cassazione penale sez. III, con sentenza del  01/07/2002, n. 31591,
"In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 l. 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 3 comma 3 l. 30 luglio 1990 n. 217".

Rimane tuttavia il problema per chi non potendo percepire l'indennità di accompagnamento è "solamente " invalido civile. In questo caso la pensione percepita contribuisce a fare reddito e può comportare l'esclusione dal diritto ad ottenere il diritto alla difesa gratuita ( così Cassazione 6 maggio 1999, numero 1934).

* Avvocato, titolare di Renino & Partners Avvocati