sabato 25 novembre 2017

Renino & Partners Avvocati , oggi consulenza gratuita a donne vittima di violenza

RISPONDIAMO A RICHIESTE DI AIUTO ED ASSISTENZA LEGALE



OGGI 25 NOVEMBRE, DALLE  10,00 ALLE 15,00. SU TELEFONO FISSO ( 0817766186) O MOBILE 3313152634 .
RENINO & PARTNERS AVVOCATI, DALLA PARTE DEL DIRITTO 

venerdì 17 novembre 2017

Strade ed auto "intelligenti" : più facile spiare gli automobilisti


I GARANTI EUROPEI DELLA PRIVACY SONO PREOCCUPATI 

" CI SONO RISCHI DI MONITORAGGIO PERMANENTE E DIFFUSO" 






Le Autorità di protezione dati europee hanno approvato un parere su unsistema di trasporto intelligente denominato C-ITS, in base al quale dal 2019le autovetture in circolazione in Europa potranno "comunicare" tra loro econ altre infrastrutture di trasporto (segnaletica stradale, stazioni ditrasmissione/ricezione) scambiandosi informazioni utili alla circolazione.


Il parere, di cui è relatore il Garante italiano, rappresenta un primo,importante passo per tutelare, fin dalla fase di progettazione, i dati personaliimpiegati da queste nuove applicazioni tecnologiche.


La piattaforma C-ITS è un progetto della Commissione europea nato conl'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, l'efficienza del traffico, il comfortdi guida e di ridurre le emissioni inquinanti, aiutando l'automobilista aprendere le decisioni più opportune al verificarsi di determinati eventi esterni(ingorghi, incidenti stradali, condizioni metereologiche, lavori in corso).


I Garanti europei, pur riconoscendo la validità del progetto dellaCommissione, sottolineano come la diffusione su vasta scala di questanuova tecnologia, che comporterà la raccolta e l'elaborazione di quantitàsenza precedenti di dati (stile di guida, velocità, direzione,geolocalizzazione), ponga nuove sfide ai diritti fondamentali e allariservatezza.


Il C-ITS, grazie alle capacità di trasmissione e ricezione dei veicoli sarà ingrado di comunicare a qualsiasi veicolo "ricevente" e alle infrastrutturepresenti sul percorso spostamenti e informazioni sugli stili di guida. Unaforma di monitoraggio comportamentale permanente e diffuso che potrebbegenerare un acuto senso di disagio nelle persone.


Un altro rischio per la privacy potrebbe derivare dalla mancanza ditrasparenza. Attraverso i loro veicoli, gli automobilisti sarebbero di fatto dei"trasmettitori" continui. Devono essere quindi pienamente consapevoli dellecaratteristiche del trattamento operato dalla piattaforma e dagli altri soggetti con i quali scambiano dati nell'ambiente C-ITS (altri veicoli, produttori diautomobili, gestori di strade, altri soggetti pubblici o privati) e di come questiultimi elaborano le informazioni che ricevono.


Gli automobilisti – affermano i Garanti - non possono essere sottoposti aduna sorveglianza continua e devono avere la possibilità di selezionare leopzioni che preferiscono (tempi, frequenza, posizione), compresa quella didisattivare completamente il sistema.


La scelta di trasmissione peer-to-peer comporta anche un'altra sfida: imessaggi possono essere ricevuti da un numero illimitato di soggetti, le cuiintenzioni e capacità tecnologiche non sono e non possono essereconosciute dall'automobilista. Ciò provoca un'asimmetria informativa tra i"mittenti" e i "ricevitori" dei messaggi che deve essere riequilibratainnalzando il livello di controllo sui dati personali. Informazioni sugli stili diguida e sulla localizzazione, infatti, possono essere molto appetibili perproduttori di automobili, compagnie di assicurazione, società di marketing.
È necessario, inoltre, secondo le Autorità, indicare chiaramente i periodi diconservazione dei dati elaborati da tutte le parti coinvolte nella piattaformaC-ITS, e e vietare la creazione di un database centralizzato.


Le Autorità, infine, raccomandano, a fondamento di un sistema cosìcomplesso, di avviare quanto prima, la procedura per l'adozione di unanormativa a livello comunitario. ( Fonte Garante privacy )





sabato 11 novembre 2017

Diritto del lavoro scolastico. Gli insegnanti di sostegno non possono essere adibiti a supplenze.

Nella Circolare del 10 novembre 2017 il Miur, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia , esclude la possibilità che gli insegnanti di sostegno possano essere utilizzati in supplenze. La scuola altrimenti realizzerebbe una violazione contrattuale passibile di essere sanzionata dal Giudice del Lavoro.



Questo è il testo integrale del provvedimento in oggetto.
Oggetto: utilizzazione del docente su posto di sostegno per attività di supplenze temporanee. Precisazioni. Pervengono a questo Ufficio diverse segnalazioni riguardanti l’utilizzazione del docente di sostegno per attività di supplenze temporanee. A tal proposito si richiamano: • la circolare del MIUR n.4274 del 4 agosto 2009 “Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità”, nella quale si ribadisce che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione, qualora tale diverso utilizzo riduca anche in minima parte l’efficacia di detto progetto” • la nota ministeriale 9839 dell’8 novembre 2010 dove si legge “Appare opportuno richiamare l’attenzione sull’opportunità di non ricorrere alla sostituzione dei docenti assenti con personale in servizio su posti di sostegno, salvo casi eccezionali non altrimenti risolvibili” dove i casi non altrimenti risolvibili devono essere intesi come casi eccezionali. Quanto sopra esposto esplicita il ruolo del docente di sostegno che è sì contitolare della classe nelle attività didattiche, ma la cui funzione tipica è quella di supporto alla classe del disabile, dovendo proseguire tale funzione anche in caso di assenza del docente curricolare. Utilizzare dunque l’insegnante di sostegno per effettuare supplenze, oltre a costituire inadempimento contrattuale, comporta innegabilmente anche l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito, ai danni dell’alunno disabile affidatogli. MIUR.AOOUSPCO.REGISTRO UFFICIALE(U).0007490.10-11-2017 USR Lombardia – Ufficio XII –AT di Como - Passaggio Giardini di Ponente Luigi Zuccoli, 2 22100 Como Tel. +39 031-237 111 – Email Circolare MIUR AOO USPCO R.U. xxxx del gg mese aaaa – pag 2 Infatti il suo utilizzo nelle ore di supplenza modifica il ruolo per il quale è nominato diventando per quelle ore docente curriculare e quindi costretto ad interrompere il lavoro di inclusione. Ciò vale non solo nelle situazioni in cui il docente debba recarsi a fare supplenza in altra classe, interrompendo in tal modo di fatto il pubblico servizio per il quale ricopre il suo ruolo, ma anche quando è chiamato a sostituire il collega curricolare della classe in cui è in servizio. Anche in questo caso infatti il docente di sostegno nelle ore di supplenza smette di ricoprire il proprio ruolo diventando per quelle ore docente curriculare e quindi interrompendo il lavoro di inclusione. Il Dirigente Roberto Proietto Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

sabato 14 ottobre 2017

UN AUSTRALIANO VUOL IMPEDIRE LA VENDITA DI PIZZE MIGNONNES !

" PIZZA PIU' PICCOLA, ALLORA TI SFRATTO ". RENINO & PARTNERS AVVOCATI , IN DIFESA DEL DIRITTO E DEL BUON SENSO




Il contratto di fitto di azienda prevede che venga realizzata l'attività di pizzeria  e pertanto il ristorante " Rossopomodoro" di Casoria comincia a sfornare e vendere anche pizze più piccole . La società proprietaria del Multibit Uci Cinema, presieduta da un australiano, dice che no, proprio non si può fare : " Vendere pizze più piccole- fa dire ai suoi legali- costituisce una nuova linea di servizi". Il peggio è che in prima battuta il Tribunale di Napoli Nord gli da ragione ed ora sfruttando una clausola risolutiva espressa , ha chiesto ed ottenuto lo sfratto della pizzeria. Renino and Partners Avvocati si è opposto a tutto questo . Ad horas  si attende provvedimento del Giudice dell'Esecuzione, Dottoressa Caserta, incaricata di decidere sull'istanza di sospensione.

Avvocato Ciro Renino 


Eccesso di velocità : la multa è nulla se la Polstrada non fornisce la prova della periodica taratura dell'Autovelox


NON BASTA CHE GLI AGENTI ATTESTINO CHE L'APPARECCHIO FUNZIONI , OCCORRE CHE VENGA PROVATA LA PERIODICA TARATURA DELL'AUTOVELOX  


Il Tribunale di Napoli , Sezione X, Giudice Barbara Gargia, con la sentenza 9039/2017 pubblicata  il 06/09/2017 ha fissato un importante principio in tema di sanzioni per il superamento del limite di velocità, nell'ambito della circolazione stradale e cioè l'obbligo dell'Ente che eleva la sanzione di fornire la prova della periodica taratura dello strumento destinato alla misurazione della velocità.
La signora O.D.O., rivoltasi per la difesa a Renino & Partners Avvocati,  aveva contestato una sanzione amministrativa elevata dalla Polstrada eccependo che non fosse stata dimostrato il corretto funzionamento dell'Autovelox, risultandole inverosimile il superamento del limite di velocità.
Il giudice di Pace le aveva dato torto, ma la conducente aveva proposto appello .
Il Tribunale faceva perno sulla sentenza della  Suprema Corte n. 9645/16, secondo la quale “tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (comprese, quindi, le apparecchiature cd. SICV) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”. 
E quindi concludeva che , in presenza di contestazione dell'utente, vi è uno specifico obbligo per il  Ministero di fornire " la prova della regolare e periodica taratura, posto che l'amministrazione, nel verbale impugnato, attesta che l'apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità (SICV) risulta perfettamente funzionante, ma nulla dice in ordine alla dovuta taratura; né fornisce prova dell’intervenuta taratura". 
Non basta, secondo il Giudice Gargia, che la Polstrada  nel giudizio di I grado abbia "genericamente riferito circa la regolare omologazione dell’apparecchio ed indicato genericamente l’intervenuta periodica taratura dell’apparecchio, senza peraltro fornirne prova e documentazione".
Il Tribunale ha quindi annullato il verbale e condannato il Ministero al 50 % delle spese di Giudizio .