venerdì 30 dicembre 2016

Batosta per i lavoratori ! La Cassazione: " Si al licenziamento , se serve ad aumentare il profitto dell'azienda"

dell'Avvocato Ciro Renino

La Suprema Corte di Cassazione rende possibile il licenziamento laddove il motivo sia l'aumento del profitto del datore di lavoro . 
Con la sentenza del 7 dicembre 2016 è stato infatti riconosciuta la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dirigente di resort di lusso che aveva proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro anche senza che vi fosse dissesto economico ed unicamente per ottimizzare i profitti aziendali . 
Il dipendente aveva perso la causa di primo grado, ma la Corte d'appello di Firenze gli aveva dato ragione, riconoscendogli il diritto alle 15 mensilità.

Ora la causa torna al Giudice di secondo grado, in diversa composizione, che dovrà emettere nuova sentenza sul merito della questione tenendo di conto queste indicazioni della Suprema corte. 

«Ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della I. n. 604 del 1966, l’andamento economico negativo dell’azienda - afferma la Cassazione - non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell’impresa, determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa».

IL SALVAGENTE !

Infine però la Suprema Corte di Cassazione lancia un salvagente al lavoratore licenziato.

«Ove però il licenziamento sia stato motivato richiamando l’esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non sussiste, il recesso - conclude la massima di diritto della Suprema Corte - può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall’imprenditore» 

Se cioè il datore di lavoro non ha detto la verità e cioè , pur essendo l'azienda florida , ha motivato il licenziamento sulla scorta di un inesistente stato di dissesto, in questo caso, c'è la possibilità di poter comunque dedurre l'illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro.

mercoledì 14 dicembre 2016

Ingiuria : la depenalizzazione non salva dalla condanna al risarcimento del danno



dell'Avvocato Ciro Renino *

Come è noto con il   Decreto Legislativo n. 8 del 2016 si è provveduto tra l'altro alla depenalizzazione del reato di ingiuria , divenuto così un illecito amministrativo . La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 25062 del 2016 ha trattato il particolare caso di un cittadino già condannato in primo grado per il reato di ingiuria ed ancora condannato per questo stesso motivo a risarcire la vittima del danno patito e delle spese di giudizio.
I Supremi Giudici hanno precisato nella sentenza qui sopra indicata che in questo caso , promosso l'appello , l'imputato dovrà certo essere assolto per l'abolitio criminis , ma sarà comunque tenuto al risarcimento del danno ed alle altre obbligazioni di natura civile che nascono dalla condanna pronunciata dal Giudice di primo grado.
Nel caso di specie , l'imputato era stato ritenuto colpevole per il reato di ingiuria poichè perchè "offendeva il decoro e l'onore di B.P., proferendo più volte la parola "infame"".

*Titolare di Renino & Partners Avvocati

mercoledì 23 novembre 2016

Garante Privacy : Articolo on line da correggere? Il giornalista non può limitarsi alla postilla in calce al pezzo

L'aggiornamento di un articolo pubblicato on line deve essere immediatamente visibile al lettore, sia nel titolo sia nel contenuto dell'anteprima (la cosiddetta preview). Non è sufficiente apporre una postilla alla fine dell'articolo. Solo così può dirsi effettiva la tutela garantita alla persona che chiede di aggiornare i dati a veder riconosciuta la sua attuale identità sociale. Lo ha affermato il  Garante privacy nell'accogliere parzialmente il ricorso di un uomo che, coinvolto in una vicenda giudiziaria quando rivestiva un ruolo pubblico, era stato poi scagionato e la sua posizione processuale archiviata [doc. web n. 5690019].
L'uomo si era rivolto all'Autorità  insoddisfatto dalle modalità adottate dal quotidiano che si era limitato ad inserire una breve nota alla fine di due articoli dei quali aveva chiesto l'aggiornamento.  La presenza in rete di queste "vecchie" informazioni – secondo il ricorrente arrecava un pregiudizio alla sua reputazione, personale e professionale, non corrispondendo a quanto realmente avvenuto, come dimostrato dalla successiva archiviazione del procedimento penale a suo carico.
L'Autorità, ritenendo comunque lecito il trattamento dei dati contenuti negli articoli mantenuti on line nell'archivio storico del quotidiano, ha rilevato tuttavia che il diritto della persona di ottenere l'aggiornamento delle informazioni che lo riguardano deve essere comunque garantito  qualora eventi successivi abbiano modificato quanto riportato, incidendo in modo significativo sul suo profilo e sulla sua immagine.
L'aggiornamento, inoltre, per salvaguardare l'attuale identità sociale della persona deve essere effettivo e non limitato ad una postilla poco visibile.
Non giudicando quindi adeguate le modalità scelte dall'editore, il Garante ha chiesto di rendere visibile, sia nel titolo che nelle preview, l'esistenza di sviluppi della vicenda: mediante, ad esempio, una nota accanto o sotto il titolo dell'articolo.( Fonte : Garante per la protezione dei dati personali).