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mercoledì 14 novembre 2018
lunedì 12 novembre 2018
Muore il calciatore nel torneo : è responsabile l'associazione sportiva organizzatrice
CORTE DI CASSAZIONE : SE L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORGANIZZATRICE DELL'EVENTO NON CHIEDE IL CERTIFICATO MEDICO , RISPONDE DELLA MORTE DEL CALCIATORE
dell'Avvocato Ciro Renino
La Suprema Corte di Cassazione Civile, sezione III, nella sentenza del 13/07/2011, n. 15394, non esita a sanzionare le associazioni sportive amatoriali che organizzano eventi sportivi : se non pretendono l'esibizione di idoneo certificato medico dai partecipanti , rispondono del danno e devono risarcire anche in caso di morte.
In effetti è pratica comune organizzare tornei di calcio e calcio a cinque , in cui la spinta competitiva ed agonistica non è così forte. Meno comune è pretendere dai partecipanti certificati medici attestanti l'idoneità alla pratica sportiva agonistica.
Ed in effetti in questi casi l'organizzatore si assume una responsabilità non indifferente.
In caso di morte od altro grave danno , rispondono in prima persona l'associazione sportiva e gli organizzatori.
Questo il testo integrale della massima : "L'associazione sportiva organizzatrice di un evento competitivo agonistico è responsabile per non avere predisposto un regolamento del torneo con la previsione dell'obbligo di visita medica o per non avere detta associazione sottoposto a visita medica il giocatore, o quantomeno chiesto idonea e adeguata certificazione medica ai fini della partecipazione a detto torneo. La responsabilità per l'omesso accertamento all'idoneità sportiva comporta il sorgere della responsabilità (anche ex art. 2049 c.c., per la condotta omissiva del proprio personale), qualora sia accertato che, ove tali adempimenti fossero stati eseguiti, con elevata probabilità il giocatore non avrebbe potuto partecipare alla gara e non sarebbe deceduto, con consequenziale obbligo al risarcimento dei danni, così come stabilito dalla Corte di merito".
venerdì 2 novembre 2018
Il padre non paga l'assegno e non frequenta il minore: condannato a risarcire per oltre 40.000 madre e figlio
IL TRIBUNALE DI NAPOLI DETERMINA IN 100 EURO AL MESE IL DANNO SUBITO DAL MINORE PER INSUFFICIENTE FREQUENTAZIONE
dell'Avvocato Ciro Renino
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| Immagine di repertorio |
Con la sentenza numero n. 9495/2018, emessa oggi , il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli, Dottor Magistro, ha dovuto affrontare e decidere un problema decisamente sentito nell'ambito dei rapporti familiari o meglio , quando vi è appunto carenza di questi stessi.
Nel caso in questione il padre, dopo la separazione coniugale , aveva omesso di pagare il mantenimento a favore del figlio minore e lo aveva frequentato poco e male.
Per questo motivo era stato già condannato dal Tribunale penale di Napoli per violazione dell'articolo 570 cp.
Il Tribunale civile era stato allora incaricato, per azione intrapresa dallo studio Renino & Partners Avvocati , di determinare l'importo del risarcimento dovuto dal genitore colpevole.
Per quanto riguarda il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento , pari ad euro 350, il Tribunale ha stimato che il danno non patrimoniale , il pretium sceleris sia pari all'importo non versato e quindi viene determinato come pari ad euro 350 al mese.
Per la frequentazione irregolare, il Tribunale partenopeo ha determinato che il danno è pari ad euro 100 mensili.
Sul punto il Dottor Magistro così motiva :" Inoltre, va tenuto conto che il Signor V. (..) si è recato almeno una volta all’anno per fare visita al figlio, come dichiarato proprio dalla Signora I. e che il V. telefona ogni tanto" .
Complessivamente il padre è stato condannato quindi a versare , per 11 anni di violazioni, al pagamento, 41554.98.
La vertenza , oltre che dal titolare dello studio è stata curata dalle Avvocatesse Guglielmina De Tommaso e Chiaralisa Uttieri.
giovedì 13 settembre 2018
L'ultima riforma non salva il coniuge che non paga l'assegno divorzile !
LA VIOLAZIONE PERPETRATA PRIMA DI MARZO 2018 CONTINUERA' AD ESSERE PUNITA FINO AD UN ANNO DI RECLUSIONE
dell'Avvocato Ciro Renino
Il Decreto Legislativo 21/2018, articolo 7, comma 1,
punto b), ha abrogato l’articolo 12 sexies della legge 1/12/70, numero 898 , ma
ha anche contestualmente introdotto nell’ordinamento l’articolo 570-bis cp .
Si tratta di abrogatio sine abolitione .
Ed infatti la medesima condotta già prevista e
punita dall’articolo 12 sexies della legge 898 del 1/12/70 , coincide con la
fattispecie astratta di cui all’articolo 570-bis cp.
Ed infatti , l’articolo 12 sexies della legge 898/70,
puniva “ Il coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno” divorzile,
l’articolo 570 –bis cp sanziona il “coniuge
che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno
dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio”.
Si tratta evidentemente della stessa condotta.
In entrambi i casi le pene applicabili sono quelle
di cui all'articolo 570 cp .
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