mercoledì 31 ottobre 2012

Patrocinio a spese dello Stato : il limite di reddito per potervi accedere è aumentato


Decreto 2 luglio 2012 - Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre 2012)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
Visto l'art 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con D.P.R 30 maggio 2002, n. 115, che fissa le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'art. 77 del citato Testo Unico che prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente;
Visto il decreto dirigenziale emanato in data 20 gennaio 2009 dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale, con riferimento al periodo 1° luglio 2004-30 giugno 2006 ed al periodo 1° luglio 2006-30 giugno 2008, e' stato aggiornato in euro 10.628,16 l'originario importo fissato dall'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02;
Ritenuto di dover adeguare, per il periodo relativo al biennio 1° luglio 2008-30 giugno 2010 il predetto limite di reddito fissato in euro 10.628,16;
Rilevato che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto Nazionale di Statistica, risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad 1,3%;
Decreta:
L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33.  
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2012
Il capo del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
Selvaggi
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
Canzio
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 2012
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. 345

giovedì 4 ottobre 2012

Onorari degli avvocati: per le cause d'"annata" rimangono fermi i valori delle abrogate tariffe.

Quali onorari vanno riconosciuti agli avvocati , se la sentenza è relativa a vertenza introdotta anteriormente all'entrata in vigore del DL 24/01/12 ?
Il Tribunale di Varese , Sezione Prima Civile, G.U. Dottor Giuseppe Buffone, con la sentenza emessa il 26 settembre del 2012 , ha ritenuto doveroso applicare le abrogate tariffe , laddove dovessero le stesse risultare  
troppo basse ed ingiustamente penalizzanti per gli avvocati.
Il Giudice lombardo radica la sua interpretazione al DM 20/07/12, n° 140, articolo 1, comma VIII :" In nessun caso le soglie numeriche (..) per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa".
Il Legislatore quindi secondo il Tribunale di Varese consente al " giudice che ritenga incongruo il compenso , in conseguenza dell'effetto retroattivo della nuova norma , semplicemente potrebbe non applicarla e ricalcolare il compenso secondo i vecchi criteri".
Con riguardo al caso specificamente regolato il Giudice , per vertenza iniziata nel 2011 , avente ad oggetto un'azione di regresso , ha riconosciuto all'attore vittoria per euro 3100 oltre euro 195 per spese, oltre iva e cpa, ma senza spese generali.
La causa era iniziata nel 2011 ed in essa l'attrice agiva per un credito di euro 15820 , poi riconosciuto nella minor somma di euro 2550 .

lunedì 20 agosto 2012

Quinto conto energia : si apre il registro per impianti fotovoltaici

Roma, 20 ago. (TMNews) - Si è aperto questa mattina il primo registro per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kilowatt, previsto dal Quinto Conto Energia, e rimarrà aperto fino al 18 settembre. Lo comunica il Gestore dei servizi energetici (Gse), sottolineando che l'iscrizione si può fare soltanto tramite il portale https://applicazioni.gse.it. L'ammissione in graduatoria sarà possibile entro il limite di costo di 140 milioni di euro, "fatto salvo il raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno".

sabato 11 agosto 2012

Danni da vaccinazione : lo Stato risarcirà anche nel caso sia facoltativa


Importante scelta di civiltà e razionalità della Corte Costituzionale .
Il Giudice delle Leggi , con la sentenza numero 107 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge 210 del 1992 , nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo , alle condizioni e nei modi stabiliti nella medesima legge, nei confronti di coloro i quali abbiano subito le conseguenze previste dallo stesso articolo 1, comma 1.

In pratica la Corte Costituzionale ha deciso di ammettere la richiesta di indennizzo prevista dalla legge speciale anche nel caso di danni provocati da vaccinazioni consigliate dalle Asl, ma non obbligatorie per legge.

In effetti , l'applicazione testuale della l. 210/1992 aveva ingiustamente ed ingiustificatamente discriminato i bambini che ad esempio si erano sottoposti alla vaccinazione per il morbillo ed avevano, successivamente ricevuto danno grave alla salute: in questi casi non sarebbe maturato a loro favore il trattamento economico previsto.

La Corte Costituzionale ci ha quindi " messo una toppa" equiparando come detto i danneggiati da vaccinazione obbligatoria a coloro che avevano ed hanno subito pregiudizio per una vaccinazione facoltativa.

di Ciro Renino , Avvocato 

martedì 17 luglio 2012

INTERVENTO Protesti illegittimi: niente risarcimento se si è evasori



di Ciro Renino *


Decisione sorprendente al Tribunale di Napoli. Con la sentenza 7938/12, la Sesta Sezione Civile stabilisce che se l’imprenditore svolge la sua attività “al nero” e senza partita Iva , non ha diritto al risarcimento del danno se la banca negligentemente eleva in suo danno una serie di protesti per assegni scoperti.
Ma vediamo l’accaduto.
Il signor S . riceve l’estratto conto della sua banca. Scopre non solo di essere finito in rosso, ma che risultavano emessi e non coperti quattro suoi assegni per un importo complessivo di circa 40.000 euro .
Qualcuno, rimasto nell’ombra, mette a segno il “colpo” che al signor S. costa l’iscrizione nell’elenco dei protestati. La vittima deve quindi intraprendere azione giudiziaria chiedendo che fosse accertata l’illegittimità dei protesti elevati e che la banca fosse condannata a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali, valutati rispettivamente pari ad euro 30.000 e 10.000. Il 3 luglio scorso, il Tribunale di Napoli decide la vertenza, con una sentenza che certo non ha lasciato molto soddisfatto il signor S.. Infatti il Giudice Monocratico ha in effetti valutato che giustamente si doleva il signor S. per i quattro protesti in oggetto: è stato accertato che non era stato il correntista a sottoscrivere i titoli .
Ergo, illegittimi erano stati i protesti ed illegittima era stata l’iscrizione nel rispettivo elenco, ma quanto a risarcimento nulla spetta al signor S.
Il Tribunale giunge a tale decisione partendo dalla verifica delle condizioni in cui operava il signor S..
Appurava il Giudice Monocratico che il correntista era un piccolo, anzi piccolissimo imprenditore. Si legge in motivazione che la vittima dei protesti illegittimi era “gestore di una ditta individuale organizzata in modo artigianale, non iscritta al registro delle imprese e quindi sconosciuta all’erario al quale non versa le imposte dirette e indirette maturate sui corrispettivi delle prestazioni erogate ai committenti”, attiva nei settori del trasporto merci per conto terzi e del montaggio di arredi, occupandosi di trasporto merci, traslochi e smontaggio mobili e che, fatto ritenuto decisivo, svolgeva la sua attività ‘al nero’ e senza partita Iva. In queste condizioni, secondo il Giudice; “Il discredito nel contesto commerciale di riferimento (…) appare difficilmente configurabile e comunque di consistenza del tutto trascurabile proprio in virtù dell’assoluta informalità delle relazioni di affari, celate al fisco e all’autorità amministrativa preposta al governo di settore (..)”. Sulla base di questi argomenti il Tribunale di Napoli quindi finiva per considerare come insussistente il danno e respingeva sul punto ogni richiesta di risarcimento, pur condannando la banca a provvedere alla cancellazione dei protesti ed al pagamento del 50 % delle spese processuali.
La sentenza ha un impianto logico rigoroso. Il Giudice parte dal presupposto che il solo fatto del protesto in sé non comporta danni di natura non patrimoniale, appoggiando tale assunto su recente Giurisprudenza di legittimità.
Su questa base, viene poi dato rilievo al fatto della dedotta irregolarità fiscale dell’attività del signor S.
Secondo il Tribunale di Napoli, il regime di irregolarità che caratterizza l’attività del signor S. sarebbe tale da annullare l’eventuale discredito subito per gli assegni ingiustamente protestati.
Come a dire che l’irregolarità fiscale porrebbe l’imprenditore già in una condizione di discredito e di non elevata reputazione e che quindi nessun effetto depressivo potrebbe sortire in questo caso l’elevazione dei protesti. La deduzione è suggestiva ma lascia perplessi.
Il punto di partenza è l’immagine commerciale di un piccolo imprenditore, per come viene percepita dal pubblico e dal suo mercato di riferimento ed è in realtà dubbio che operare in regime di irregolarità fiscale sia percepito appunto da questo mercato come circostanza pregiudizievole. Il fatto di operare senza partita Iva e senza iscrizione al registro delle imprese, può essere inteso dal pubblico nel senso di limitata capacità organizzativa: è un atto sleale verso lo Stato, ma non, almeno direttamente, verso il consumatore. Chi è protestato è invece un soggetto non affidabile nei rapporti con il mercato e una persona che ha ingannato il proprio interlocutore commerciale e che, per questo, è segnalata. L’inserimento nell’elenco dei protestati è un campanello di allarme.
E’ quindi evidente che l’affidabilità, anche di un piccolissimo imprenditore è cosa diversa dalla qualità del suo rigore fiscale ed il suo buon nome non appare azzerato da eventuali irregolarità di natura tributaria. Ne consegue che forse ha ecceduto il Giudice che ha negato il risarcimento. La valutazione di affidabilità che fa il mercato non necessariamente coincide con quella che fa o potrebbe fare lo Stato.
*avvocato, foro di Napoli