mercoledì 11 gennaio 2012

Vademecum sulla tassazione delle rendite finanziarie in vigore dal primo gennaio 2012


Ecco le principali novità, in vigore dal 1° gennaio di quest'anno, in materia di tassazione delle rendite finanziarie, che colpisce il risultato positivo generato dagli investimenti (interessi, dividendi, plusvalenze) mediante l'applicazione di un'aliquota differenziata in base al tipo di investimento, e di imposta di bollo, applicata invece al patrimonio investito con un prelievo in cifra fissa (conti correnti) o percentuale.


TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE 


  • ALIQUOTA 11,00% : Fondi pensione e PIP (piani individuali pensionistici);
  • ALIQUOTA 12,50% :
    • Titoli di Stato italiani ed equiparati (ad esempio titoli emessi da enti territoriali quali i comuni e da organismi sovranazionali come la BEI);
    • Titoli emessi da Stati esteri compresi nella cosiddetta “white list”, elenco di stati e territori che, sulla base di convenzioni, assicurano un adeguato scambio di informazioni;
  • ALIQUOTA 20,00% :
    • Conti correnti, depositi bancari e postali, conti di deposito;
    • Obbligazioni e titoli di Stato diversi da quelli di cui sopra
    • Pronti contro termine;
    • Azioni;
    • Derivati;
    • ETF, fondi comuni d'investimento e sicav, polizze assicurative (tuttavia, se al loro interno sono presenti titoli che mantengono l’aliquota del 12,5%, è prevista una riduzione della base imponibile per tenere conto della minore tassazione applicata a questi strumenti).
IMPOSTA DI BOLLO


  • CONTI CORRENTI:
    • Persone fisiche: € 34,20 annui - esenzione per conti con giacenza media inferiore a € 5.000,00;
    • Persone giuridiche: € 100,00 annui - esenzione per conti con giacenza media inferiore a € 5.000,00.
  • DOSSIER TITOLI: Dal 2012 rientrano nel calcolo del bollo, indipendentemente dalla loro presenza nel Deposito titoli, anche i prodotti e gli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito (ad esempio, quote di fondi e sicav e polizze vita), con l'esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari; il calcolo della base imponibile va effettuato utilizzando il valore di mercato. L'aliquota applicata varia negli anni:
    • Anno 2012: aliquota proporzionale dello 0,10% con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200,00 euro;
    • Anno 2013 e seguenti: aliquota proporzionale dello 0,15% con un minimo di 34,20 euro e nessun massimale.
  • RAPPORTI "SCUDATI" : Le attività finanziarie oggetto di emersione (rimpatrio e regolarizzazione all’estero) con i tre scudi fiscali 2001 – 2002/2003 e 2009/2010 saranno soggette - a regime – ad un’imposta di bollo speciale del 4 per mille; per gli anni 2012 e 2013, l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 per mille e del 13,5 per mille; le imposte di cui sopra si considerano al netto dell’eventuale imposta di bollo sugli strumenti finanziari già pagata. 
( Sintesi gentilmente fornita da Emilio Tagliaferri , di Banca Generali) 

lunedì 9 gennaio 2012

L'avvocato che affida l'incarico al collega domiciliatario è tenuto in proprio al pagamento


La Suprema Corte di Cassazione, II Sezione civile , con la sentenza 2 dicembre 2011, n° 25816, ha sancito l'obbligo dell'avvocato domiciliante nei confronti del collega domiciliatario. 
"La domiciliazione dell'avvocato presso un altro collega non determina l'insorgenza della qualifica di co-difensore in capo al domiciliatario, a nulla rilevando che il cliente sottoscriva la procura ad litem anche nei confronti di quest'ultimo. Il rapporto che interviene tra i due avvocati, infatti, prende la forma del contratto di mandato e non quella del contratto a favore di terzi. Conseguentemente, l'onorario del domiciliatario deve essere versato dall'avvocato mandante e non dal cliente".
Ovviamente sarà poi il cliente dell'avvocato domiciliante a farsi carico delle spese sostenute dal suo patrocinatore. 
Tuttavia , la decisione de quo appare francamente sorprendente. 
l'Avvocato che opera nei confronti del Domiciliatario, in ogni caso opera in rappresentanza del Cliente. Le obbligazioni  assunte dall'Avvocato domiciliante dovrebbero immediatamente ripercuotersi nella sfera giuridico-patrimoniale del cliente. 
Tuttavia occorre prendere atto della maggiore autorità dell'interpretazione della Suprema Corte. 

giovedì 5 gennaio 2012

All'ex moglie spetta l’assegno divorzile anche se può contare su un proprio reddito


Con la sentenza n. 28824 del 27 dicembre 2011, la  prima 
sezione civile della Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto dell'ex coniuge a percepire l'assegno divorzile anche laddove la stessa abbia un proprio reddito . 
La Suprema Corte ha ritenuto prevalente la necessità di garantire alla moglie un tenore di vita equivalente a quello goduto nel corso del matrimonio.
 In particolare, il ricorrente affermava la non indispensabile erogazione dell’assegno di divorzio in favore 
della ex moglie, la quale, lavorando, percepiva un proprio reddito che le 
consentiva di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza di 
matrimonio, senza l’ulteriore contributo economico dell’ex coniuge. Inoltre, il 
ricorrente eccepiva la mancata prova da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’
assegno sia in ordine al tenore di vita precedentemente tenuto, sia in merito 
alle possibilità di continuare a mantenerlo dopo il divorzio solo con le 
proprie disponibilità economiche.
La Corte ha, tuttavia, ritenuto che l’assegno divorzile andava ugualmente 
corrisposto, in quanto esso trova il suo presupposto nell’inadeguatezza dei 
mezzi economici del coniuge richiedente e specificamente nella insufficienza 
dei medesimi a consentirgli un tenore di vita analogo a quello avuto in 
costanza di matrimonio e nell’esigenza di un tendenziale ripristino della 
precedente condizione di equilibrio. Nella fattispecie l’indubbio divario delle 
capacità reddituali dei due coniugi erano tali da non consentire alla ex moglie 
di mantenere uno status economico analogo a quello goduto nel corso del 
matrimonio: da qui la necessità dell’assegno divorzile, inteso proprio a 
riequilibrare il divario e avvicinare la capacità reddituale a quella 
precedente.
Infine, nella fattispecie, per quanto non sia stata svolta una specifica 
indagine diretta a determinare il tenore di vita del nucleo familiare nel corso 
del matrimonio, la Corte ha ritenuto di poterlo definire di media agiatezza in 
base ai redditi percepiti.

lunedì 2 gennaio 2012

E' in vigore il decreto sfollacarceri del Governo: la soluzione per i penitenziari lager è ancora lontana

Iniziativa positiva , ma non risolutiva dell'Esecutivo. Con il decreto legge del 22 dicembre 2011/211 , entrato in vigore il 23 dicembre scorso , si fa un piccolo passo verso la soluzione del problema carcerario italiano .
Tre sono gli elementi del provvedimento.
Per i condannati a pena definitiva, vi è la possibilità di poter ottenere il beneficio della detenzione domiciliare per gli ultimi 18 mesi di pena , aumentando il limite di 12 mesi , già posto nel 2010 , dalla Legge Alfano.
Si consente che vengano utilizzate le celle di sicurezza per gli indagati che devono essere sottoposti a processi per direttissima.
Infine , si mettono in campo poco più di 57 milioni di euro per opere di edilizia penitenziaria.
La battaglia contro i penitenziari -lager è però solo all'inizio.
Con la detenzione domiciliare estesa si calcola che potranno esserci circa 3000 beneficiari che diversamente sconteranno la pena : ovviamente da questi numeri non può esserci soluzione al problema , laddove com'è noto, nei 206 istituti penitenziari vi sono 67104 detenuti contro i 45647 ospitabili .
Per quanto riguarda l'uso delle celle di sicurezza, non sembra che vi sia sensibilità sull'attuale stato in cui versano queste strutture, poste presso Commissariati e Caserme dei Carabinieri : molto spesso non hanno chiusure che ostacolino il passaggio di aria dall'esterno , risultando strutture inadeguate alla lunga permanenza dei giudicandi .  Il rischio è quindi di passare dalla detenzione in penitenziari lager a quella in celle di sicurezza ...freezer.
Sicuramente è positivo l'investimento previsto in strutture penitenziarie : in assoluto , però possono solo costituire una prima tranche di un intervento che si pone come assolutamente consistente in termini finanziari.
Non basta tra l'altro costruire nuovi istituti, occorre investire in progetti di assunzione di polizia penitenziaria e soprattutto, educatori, indispensabili per la fase riabilitativa dei detenuti.
Ma in tempi di tagli alla spesa pubblica , sembra difficile poter sciogliere questi nodi.

martedì 27 dicembre 2011

Ingerire candeggina e procurarsi lesioni possono configurare il reato di resistenza a pubblico ufficiale

" Certamente anche gli atti autolesivi possono costituire la condotta di resistenza a pubblico ufficiale". 
Sulla base, anche di questa motivazione, il Tribunale partenopeo ha condannato a 1 anno di reclusione l'imputato che " agitava con fare minaccioso il coltello, anche se contro di sè e si procurava lesioni proprio per resistere all'intervento delle Forze dell'Ordine ed all' identificazione.
Successivamente alle lesioni, che tra l'altro procuravano all'imputato la lesione del tendine , D.S. ingeriva candeggina ed anche tale comportamento è stato ritenuto sufficiente per integrare la condotta prevista e punita dall'articolo 337 cp.