venerdì 19 febbraio 2021

DOPING E DIRITTO . GIP DEL TRIBUNALE DI BOLZANO RESPINGE l'OPPOSIZIONE DELLE PARTI OFFESE ED ARCHIVIA L'ACCUSA

 

Ed ora chi risarcirà Alex Schwarzer ?


dell'Avvocato Ciro Renino 



Wada ( Wordl Antidoping Agency) e Iaaf ( International Association of Athletics Federation) , masssime organizzazioni mondiali del controllo antidoping e dell'atletica, 

avevano accusato e condannato il marciatore altoatesino per un presunto doping che si sarebbe verificato nel 2016 : otto anni di stop, con addio all'Olimpiade di Rio.

Ma la decisione dei due giganti dello sport mondiale  è stata sconfessata dalla Giustizia penale ordinaria italiana : non fu doping e forse, ci fu , macchinazione .

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano aveva già richiesto l'archiviazione del caso, ma le parti ( presunte) offese avevano proposto opposizione richiesto il rinvio a giudizio dell'atleta per il reato previsto e punito dall'articolo art. 586-bis del codice penale che  "punisce  chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste dalla legge" .

Il Gip ha ritenuto che le provette che contenevano i campioni delle urine di Alex Schwarzer sarebbero potuti essere stati alterati ed ha archiviato le accuse.

Nel suo provvedimento tra l'altro lascia intendere che vi è la forte possibilità che imputazione e condanna dell'atleta furono studiate e realizzate a tavolino. 

E' una decisione che impone riflessioni . 

Per le Difese, nei casi di imputazione simili, nasce l'imperativo di focalizzare i propri sforzi nella verifica dei passaggi che hanno portato la campionatura dei dati biologici alle analisi. 

Il caso Schwarzer domanda ai giudici  una valutazione realmente autonoma rispetto alle sentenze proveniente dalla Magistratura sportiva ed ancora , svincolata dalle insidie dei regolamenti sportivi. 

Prendiamo il caso del consumo di cannabis. 

Secondo la Wadi , l'assunzione di questo stupefacente , pur nell'ambito di determinati parametri, comporta squalifica .

Ora appare evidente che il nostro codice penale prevede la sussistenza del reato solo nel caso in cui l'assunzione da parte dell'atleta determina il miglioramento della prestazione sportiva e certo il consumo di cannabis non comporta questo effetto. 

E quindi, il Giudice penale che dovesse condannare l'atleta per il solo fatto di aver superato i parametri Wada e di essere stato per questo squalificato , rinuncerebbe all'autonomia della sua valutazione e porrebbe in essere un appiattimento ingiustificato della Giustizia penale ordinaria ai risultati della giustizia sportiva. 

 

martedì 27 ottobre 2020

IL DATORE DI LAVORO NON HA PAGATO? IL LAVORATORE PUO' ATTENDERE LA FINE DEL CONTRATTO PER PORRE LE SUE RICHIESTE

 

 IL TRIBUNALE DI NAPOLI COLLEGA LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL LAVORATORE AL TRAMONTO DELLE GARANZIE RICONOSCIUTE  DALL'ARTICOLO 18


 


 

 

 

 

 Lo Statuto dei Lavoratori non è più garanzia di stabilità: la prescrizione parte dall'ultimo giorno di lavoro

 

 

 

Il lavoratore aveva atteso di chiudere il rapporto lavorativo prima diiniziare una causa per differenze retributive . 

Il datore di lavoro aveva invocato la prescrizione parziale del diritto , eccependo che fossero trascorsi più di cinque anni dal giorno in cui era maturato il diritto. 

Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Dottoressa Fontana, nella sentenza 2025 del 2020 ha dato ragione al lavoratore.

 

Il Giudice , nel provvedimento sostiene che "  il quadro normativo,  rispetto  alle  (..)  pronunce  della Consulta, è radicalmente mutato. A seguito dell'entrata in vigore, dal 18 luglio 2012, della legge 92/2012 (legge Fornero). (..) A seguito della riforma Fornero, come ritenuto da condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Alessandria n.        4/’19, Tribunale, Milano, sez. lavoro, sentenza 16/12/2015) la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento nè può assumere rilievo la considerazione del permanere della tutela reale nei casi di licenziamento ritorsivo (e dunque anche nel caso in cui il recesso datoriale costituisca l'effetto delle rivendicazioni economiche del lavoratore), considerato che nel caso di azione di nullità l'onere della prova è comunque a carico del lavoratore ricorrente, con notoria difficoltà del relativo assolvimento e conseguente inidoneità del predetto ipotetico accesso alla tutela reintegratoria ad escludere la condizione di timore del lavoratore (v. in tal senso anche Trib. Roma n. 9098/2018; Trib. Milano n. 3460/2015)  Casella di testo: Firmato Da: FONTANA MANUELA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 6fc94fe594ec8b8775f4a278dbe09aa1Per effetto dell'entrata in vigore della predetta legge (avvenuta in data 18.7.2012) ddeve ritenersi quindi che il termine di prescrizione sia stato sospeso sino alla risoluzione dei rapporto di lavoro, riprendendo a decorrere dalla loro risoluzione. Ne consegue, applicando la sospensione e tenendo conto del fatto che il ricorso in oggetto è stato notificato in data 11.11.2019, che non risulta maturata prescrizione". 


Avvocato Ciro Renino

domenica 14 giugno 2020

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO. SI PUO' RIFIUTARE LA RIASSUNZIONE ?


LA CASSAZIONE CONFERMA 


IL LAVORATORE PUÒ SEMPRE
SCEGLIERE L'INDENNIZZO
 ANCHE NELLE AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI 

dell'Avvocato Ciro Renino
Per i contratti di lavoro sorti prima del marzo del 2015 , nel caso in cui il Giudice accerti la nullità del licenziamento ,
non sussistendo la giusta causa e/o il giustificato motivo oggettivo , il datore di lavoro può scegliere se riassumere il datore di lavoro o pagargli l'indennizzo .
Ora, cosa succede se il datore di lavoro decide per la riassunzione ed il  lavoratore non possa riprendere il lavoro ,
perché semmai invalido ? O perché semplicemente non
voglia ?
Recente decisione della Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale rimane in questo caso
fermo il diritto del dipendente ad ottenere l'indennizzo.
Così la Suprema Corte di Cassazione nella sentenza numero 5406 del 2020 .
" In via preliminare, occorre ribadire che, nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del
licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo,
secondo la disciplina delle leggi n. 604/1966 e n. 108/1990,
la previsione della alternatività tra riassunzione e risarcimento
del danno comporta che il pagamento sia sempre dovuto dovendosi
anche tener conto che la riassunzione ai sensi dell'art. 8 I. cit.,
(senza che rilevi quale sia il soggetto e quale la ragione per cui ciò si verifichi).
La decisione in verità si pone in continuità con la sentenza della Corte Costituzionale del  1996 numero 44 che precisò che
l’indennizzo è dovuto semplicemente “ogni  qual  volta  in cui non si ripristini il rapporto”.



sabato 13 giugno 2020

DOCUMENTI.RIPARTIAMO ANCHE DAI DIRITTI CIVILI !



CONTRO IL MURO DELL'OMOFOBIA



 Ecco il testo della proposta di legge Boldrini-Speranza 



PROPOSTA DI LEGGE 

ART. 1. (Definizioni relative all’identità sessuale). 
1. Ai fini della legge penale, si intende per: a) « identità sessuale »: l’insieme, l’interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale; b) « identità di genere »: la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico; c) « ruolo di genere »: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all’essere uomo o donna; d) « orientamento sessuale »: l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi. 

ART. 2. (Modifiche all’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654). 
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente: « 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 della convenzione, è punito: a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima; 
  b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima ». 2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima ». 

ART. 3. (Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205). 
1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o motivata dall’identità sessuale della vittima ». 
2. Alla rubrica dell’articolo 1 del decretolegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: « o religiosi » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima ». 
3. Al comma 1 dell’articolo 3 del decretolegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « per finalità » sono sostituite dalle seguenti: « per motivi »; b) dopo le parole: « o religioso » sono inserite le seguenti: « o relativi all’identità sessuale della vittima ». 
4. Il comma 2 dell’articolo 3 del decretolegge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente: « 2. La circostanza aggravante prevista dal comma 1 è sempre considerata prevalente sulle circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98 del codice penale, ai fini del bilanciamento di cui all’articolo 69 del codice penale ». 

ART. 4. (Pena accessoria dell’attività non retribuita in favore della collettività)
1. Dopo l’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente: « ART. 1-bis. – (Attività non retribuita in favore della collettività). – 
1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice dispone la pena accessoria dell’obbligo di prestare un’attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2. 
2. L’attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 
3. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e di restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle per- sone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.  
4. L’attività può essere svolta nell’ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati ». 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita in favore della collettività, di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 1 del presente articolo. 3. La lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono abrogati. 

ART. 5. (Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni)
1. È istituita l’Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, di seguito denominata « Autorità ». 
2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti tra persone di notoria indipendenza, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano autonomia e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. 
3. I componenti dell’Autorità restano in carica per cinque anni non prorogabili e non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. 
4. L’Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché di chiedere ad essi, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle sue funzioni. 
5. All’Autorità sono attribuite le seguenti funzioni: a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori; b) esaminare i reclami e le segnalazioni relativi a discriminazioni presentati dagli interessati o dalle associazioni operanti nel settore; c) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell’autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l’esistenza di fenomeni discriminatori e, in caso di accertamento di violazioni, formulare specifiche raccomandazioni; d) promuovere misure specifiche, compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza, all’origine etnica o all’identità sessuale; e) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione; f) formulare pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza, origine etnica e identità sessuale, nonché proposte di modifica della normativa vigente; g) redigere una relazione annuale per le Camere sull’effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull’efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attività svolta; h) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze anche con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni. 
6. L’Autorità si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti. 
7. È soppresso l’Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215. 8. Per il funzionamento dell’Autorità è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dal 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor- renti variazioni di bilancio.

martedì 14 aprile 2020

GIUSTIZIA SPORTIVA E CORONAVIRUS


PANDEMIA : NUOVO PROVVEDIMENTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA 



Roma - Con provvedimento del Presidente della F.S.I. è stata disposta la sospensione di tutti i termini relativi ai procedimenti disciplinari . Tale " cristallizzazione" si protrarrà fino al prossimo 11 maggio 2020, Tuttavia non è esclusa la possibilità di un'ulteriore proroga , considerati gli sviluppi dell'epidemia di covid19.